L’impatriato dichiara il conto aperto all’estero

Obblighi di monitoraggio nel quadro RW e imposta sulle successioni e donazioni a geometria variabile per chi si trasferisce in Italia mantenendo attività e investimenti all’estero. Sono sempre più i regimi fiscali di attrazione per i contribuenti stranieri che vogliono spostarsi nel nostro Paese e per gli italiani che, dopo un periodo all’estero, vogliono rientrare. Ma va fatta attenzione alla corretta gestione fiscale in Italia degli asset mantenuti oltreconfine.

Gli obblighi di monitoraggio 
L’articolo 4 del Dl 167/1990 impone alle persone fisiche residenti in Italia di indicare, nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi, gli investimenti all’estero (ad esempio immobili, opere d’arte) e le attività estere di natura finanziaria (come i conti correnti e da quest’anno anche le criptovalute). Il quadro RW va compilato anche per il calcolo dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (Ivie) e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (Ivafe), rispettivamente nella misura dello 0,76% e dello 0,2 per cento. La violazione degli obblighi può comportare sanzioni sino al 30% per le attività localizzate in Paesi black list.

I regimi di attrazione fiscale
Chi si trasferisce in Italia può aderire al regime previsto dall’articolo 24-bis del Tuir per i «neo residenti» (i cosiddetti «Paperoni») che, al ricorrere di determinate condizioni, consente di optare per un’imposta sostitutiva pari a 100mila euro annui su tutti i redditi prodotti all’estero a prescindere dall’importo dei redditi medesimi.

L’adesione al regime garantisce ai beneficiari, per tutta la durata dell’opzione (massimo 15 anni), l’esonero dalla compilazione del quadro RW e dal versamento dell’Ivie e dell’Ivafe. Inoltre, non si applica l’imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti di beni detenuti all’estero dal neo residente (le imposte si applicano, invece, ai trasferimenti di beni e diritti esistenti in Italia).

Discorso parzialmente diverso per i pensionati esteri che trasferiscono la residenza in un Comune del Sud Italia con meno di 20mila abitanti (articolo 24-ter del Tuir), i quali potranno optare per un’imposta sostitutiva del 7% su tutti i redditi esteri (non solo sulle pensioni). I pensionati non saranno così tenuti a compilare il quadro RW e saranno esonerati dall’Ivie e dall’Ivafe, ma, a differenza dei «neo residenti», non godranno di agevolazioni per l’imposta sulle successioni e donazioni. Nessun esonero, invece, per i lavoratori «impatriati» (articolo 16 del Dlgs 147/2015) e per i ricercatori e docenti (articolo 44 del Dl 78/2010) che si trasferiscono in Italia. Tuttavia, per questi soggetti il Dl crescita, ora all’esame in prima lettura alla Camera, ha previsto un potenziamento delle agevolazioni già esistenti.

Le peculiarità dei regimi di attrazione fiscale
Chi si trasferisce in Italia può aderire al regime previsto dall’articolo 24-bis del Tuir per i cosiddetti «neo residenti» che, al ricorrere di determinate condizioni, consente di optare per un’imposta sostitutiva pari a 100mila euro annui su tutti i redditi prodotti all’estero a prescindere dall’importo dei redditi medesimi. L’adesione al regime garantisce ai beneficiari, per tutta la durata dell’opzione (massimo 15 anni), l’esonero dalla compilazione del quadro RW e dal versamento dell’Ivie e dell’Ivafe.

Inoltre, non si applica l’imposta sulle successioni e donazioni ai trasferimenti di beni detenuti all’estero dal neo residente (le imposte sono ordinariamente applicabili ai trasferimenti di beni e diritti esistenti in Italia). Discorso parzialmente diverso per il regime applicabile ai pensionati esteri che trasferiscono la residenza in un Comune del Sud Italia con meno di 20mila abitanti (articolo 24-ter Tuir), i quali potranno optare per un’imposta sostitutiva del 7% su tutti i redditi esteri (non solo sulle pensioni).

I pensionati non saranno così tenuti a compilare il quadro RW e saranno esonerati dall’Ivie e dall’Ivafe, ma, a differenza dei «neo residenti», non godranno di agevolazioni ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni. Nessun esonero, invece, per i cd. lavoratori «impatriati» (articolo 16, Dlgs 147/2015) e per i ricercatori e docenti (articolo 44, Dl 78/2010) che si trasferiscono in Italia. Tuttavia, per questi soggetti il recente Dl Crescita ha previsto un potenziamento delle agevolazioni già esistenti: per gli impatriati (la cui platea oggi è più ampia), la detassazione per cinque anni del reddito passa dal 50% al 70% ed arriva sino al 90% per chi si trasferisce al Sud (con estensione per ulteriori cinque anni e detassazione al 50% se il lavoratore ha figli o acquista un’abitazione in Italia); per docenti e ricercatori resta ferma la detassazione dei redditi da lavoro al 90% e la durata delle agevolazioni sale da quattro a sei anni per arrivare sino a 13 anni in presenza di tre figli.

Fonte “Il sole 24 ore”

Al via le pagelle Isa: check up su fatture e spese

Dopo l’arrivo del software che consente di calcolare la pagella con l’applicazione degli Isa 2019 i professionisti possono cominciare a fare le prime simulazioni per capire l’impatto dei nuovi indici sintetici di affidabilità. È possibile effettuare il calcolo anche perché sono disponibili, nel cassetto fiscale, gli ulteriori dati necessari per il funzionamento dell’applicativo. I contribuenti possono acquisire anche i dati presenti negli archivi del Fisco e valutare se la propria posizione fiscale sia, secondo il Fisco, sufficientemente affidabile.

Gli indicatori 
Al voto finale attribuibile al professionista contribuente (indicatore di affidabilità fiscale) si arriva in base alla media degli indicatori semplici. Anche se si tratta di una media aritmetica, non sempre tutti gli indicatori troveranno applicazione.

Due le tipologie di indicatori previste: quelli elementari di affidabilità e di anomalia, i cui effetti sono diversi in conseguenza della loro partecipazione al risultato finale. A loro volta gli indicatori di affidabilità sono quattro: ricavi per addetto; valore aggiunto per addetto; reddito per addetto; indice di durata e di decumulo delle scorte (quest’ ultimo non si applica ai professionisti).

Gli indicatori elementari di affidabilità vanno da 1 a 10 e si applicano sempre; quindi concorrono in ogni caso all’esito del voto finale. Invece,quelli di anomalia concorrono al voto finale solo se la situazione del contribuente presenti, appunto, anomalie. Essi possono assumere un voto tra 1 e 5.

Occorre quindi prestare attenzione ad errori che potrebbero far diminuire il valore finale.

I compensi
Se i compensi risultanti dalle Cu del 2019 sono superiori rispetto a quelli indicati dal contribuente nel modello di dichiarazione scatta la segnalazione dell’anomalia. La circostanza potrebbe essere ad esempio dovuta ad eventuali errori commessi dal sostituto d’imposta, che potrebbe aver comunicato compensi superiori rispetto a quelli effettivamente corrisposti. In questa ipotesi è necessario modificare il dato del Fisco. Altrimenti, scatterà l’applicazione dell’indicatore di anomalia abbassando il voto finale. Al contrario, se i compensi risultanti in anagrafe tributaria dovessero essere inferiori, anche se sottostimati, rispetto a quelli dichiarati, non sarà necessario correggere il dato perché non scatterà l’indicatore di anomalia.

Anche il numero delle prestazioni incide sul compenso medio relativo alla singola tipologia di prestazione. Quindi, se il professionista per errore indica nel modello Isa un numero di prestazioni professionali superiore rispetto a quello effettivo, si riduce il compenso medio che alla fine potrebbe essere inferiore al compenso minimo stabilito per singola provincia, indicato nella nota metodologica di ogni Isa (si vedano anche gli esempi in basso) . Potrebbe così scattare l’indicatore di anomalia. Il numero delle prestazioni non coincide sempre con il numero delle fatture emesse soprattutto se sono state emesse fatture per acconti.

Le spese e i redditi 
L’ndicatore di anomalia scatta se l’ammontare complessivo delle spese dello studio è percentualmente eccessivo rispetto all’ammontare dei compensi dichiarati. Il professionista quindi farà bene a monitorare compensi e spese dichiarate.

L’indicatore scatta anche se il professionista ha dichiarato un reddito negativo per più di un triennio (si considerano anche i dati dei sette anni precedenti). L’indicatore assume valori sempre più bassi se il numero degli anni in perdita aumenta.

Fonte “Il sole 24 ore”

Trasporti e vecchi esoneri evitano l’invio telematico dei corrispettivi

L’introduzione della memorizzazione elettronica dei corrispettivi e della trasmissione dei relativi dati rappresenta una regola generale e sostituisce qualunque altra precedentemente in essere. Sono quindi escluse solo le operazioni per le quali, temporaneamente, il Dm del 10 maggio scorso stabilisce un esonero specifico.

Il nuovo obbligo decorre dal 1° gennaio 2020, eccetto per i soggetti con volume d’affari annuo superiore a 400mila euro, per i quali la partenza è anticipata al 1° luglio 2019, salvo proroghe dell’ultima ora. L’adempimento sostituisce la registrazione dei corrispettivi (articolo 24 del Dpr 633/1972 ), oltre che la certificazione mediante scontrino o ricevuta fiscale; la fattura dovrà però essere emessa se richiesta dal cliente.

Si deve considerare il volume d’affari complessivo del 2018 e, quindi, per chi ha iniziato l’attività nel 2019 l’obbligo scatta dal 2020 (risoluzione 47/E/2019 ). In assenza di specifiche istruzioni, si ritiene che chi ha iniziato l’attività nel 2018 debba verificare il superamento della soglia, senza effettuare alcun ragguaglio ad anno.

Con il Dm del 10 maggio sono stati previsti gli esoneri dai nuovi obblighi che, per espressa previsione, valgono solo in fase di prima applicazione. L’articolo 3 dispone infatti che, con successivi interventi, saranno individuate le date a partire dalle quali verranno meno gli esoneri dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, con ciò lasciando intendere che l’intenzione è quella di arrivare comunque a un obbligo generalizzato.

Per il momento, sono escluse le operazioni di commercio al minuto e assimilate per le quali, oltre all’esonero dall’obbligo di emissione della fattura (a meno che non sia richiesta dal cliente), l’articolo 2 del Dpr 696/1996 prevede la possibilità di non emettere nemmeno lo scontrino o la ricevuta fiscale (l’esonero compete anche per i servizi di duplicazione della patente di cui al Dm 13 febbraio 2015 e per quelli elettronici del Dm 27 ottobre 2015).

Fra le esclusioni dall’obbligo di certificazione, si rammenta il caso della cessione di giornali quotidiani e periodici (articolo 2, comma 2, lettera e) del Dpr 696/1996). Ne deriva che l’edicola (o, più in generale, il dettagliante) che effettua tali cessioni nei confronti di clienti privati o meno, non sarà tenuta ai nuovi obblighi telematici, restando ferme le regole attuali.

Salvo diverso orientamento da ufficializzare con urgenza, lo stesso ragionamento dovrebbe valere, per esempio, per gli editori che adottano il sistema della forfettizzazione della resa, con riferimento agli abbonamenti sottoscritti dai privati. Per questi soggetti, in effetti, è previsto l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura (che discende dell’articolo 1, comma 5, Dm 9 aprile 1993 e, nell’ipotesi specificata, anche dall’articolo 22 del decreto Iva) ma anche da quello di certificazione del corrispettivo mediante scontrino/ricevuta. Il Dpr 696/1996 (articolo 2, lettera oo) esonera infatti queste operazioni dall’obbligo in questione. Ecco quindi che anche per le cessioni qui in esame (dall’editore verso i privati) dovrebbe valere l’esonero dai corrispettivi telematici.

In base al Dm 10 maggio 2019 e fino a nuovo ordine, sono altresì esonerate dai corrispettivi “telematici”:

 le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualsiasi mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto (compresi quelli emessi da biglietterie automatiche) assolvono la funzione di certificazione fiscale;

 le operazioni effettuate a bordo di una nave, aereo o treno nel corso di un trasporto internazionale.

L’esonero vale, ma solo fino al 31 dicembre 2019, anche per le operazioni collegate e connesse a quelle di cui all’articolo 2 del Dpr 696/1996 e a quelle di trasporto sopra menzionate. Non risulta però definito il criterio di collegamento/connessione.

Inoltre, sembrerebbero costituire una categoria a sé, anche in base a quanto espresso nella relazione illustrativa, le operazioni ex articolo 22 del decreto Iva, se marginali rispetto a quelle già esonerate dai corrispettivi telematici ai sensi delle lettere a) e b) dell’articolo 1 del Dm 10 maggio 2019 o a quelle soggette all’obbligo di fattura. La marginalità è fissata all’1% del volume d’affari dell’anno 2018.

Restano invece confermate le attuali regole settoriali per le vending machine e i distributori di carburante. In particolare, per questi ultimi, le cessioni diverse da quelle di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori sono oggi certificate mediante scontrino o ricevuta fiscale. Tali operazioni potranno essere esentate dai nuovi obblighi telematici qualora marginali, ma solo fino al 31 dicembre 2019.

Fonte “Il sole 24 ore”

Rottamazione, istanze fino al 31 luglio. E-fattura con 12 giorni per l’emissione

Arriva il primo via libera delle Commissioni Bilancio e Finanze della Camera alla riapertura dei termini fino al 31 luglio per aderire alla rottamazione ter e al saldo e stralcio delle cartelle, ovvvero il condono per chi è in difficoltà economica con Isee fino a 20mila euro. Una proroga destinata a migliora i risultati già raggiunti dalla Pace fiscale al 30 aprile scorso e che ieri al Senato il direttore delle Entrate, Antonino Maggiore, ha presentato in audizione alla Commissione Finanze: con 12,9 milioni di cartelle rottamate per un controvalore di oltre 38 miliardi di euro da cui emerge un potenziale gettito per le casse dell’Erario di 21,1 miliardi in 5 anni per la rottamazione ter e 6,5 miliardi per il saldo e stralcio, destinati a ridursi anche perché il condono per chi è in difficoltà economica offre uno sconto anche sulla quota capitale del 16, 20 e 35% in base all’Isee.

Per la riapertura dei termini l’emendamento dei relatori al Dl crescita, Giulio Centemero (Lega) e Raphael Raduzzi (M5S), prevede che il debitore di una cartella datata tra il 2000 e il 2017 entro il 31 luglio prossimo potrà presentare all’agente pubblico della riscossione istanza di adesione alla definizione agevolata delle cartelle con il pagamento solo di imposte e contributi senza sanzioni e interessi. Saranno ritenute valide anche le domande presentate dopo il 30 aprile 2019 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto crescita. Si potrà versare in un’unica soluzione entro il 30 novembre prossimo o con un versamento dilazionato in 17 rate, la prima delle quali entro il 30 novembre. Per la prima rata sarà dovuto il versamento di almeno il 20% delle somme dovute ai fini dell’adesione alla sanatoria.

Con i voti di ieri nelle commissioni di Montecitorio è arrivato il via libera anche a tutte le altre norme di semplificazione degli adempimenti fiscali già votati dalla Camera nella proposta di legge “Ruocco-Gusmeroli”. Tra queste vanno ricordati i 12 giorni di tempo concessi per l’emissione della fattura elettronica dal momento dell’effettuazione dell’operazione. Con un’altra norma di semplificazione dal 1° gennaio 2020 l’agenzia delle Entrate potrà verificare con procedure automatizzate la corretta annotazione del pagamento dell’imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche. Diventano, poi, regolari i registri Iva anche non in formato cartaceo, aggiornati e tenuti con sistemi elettronici, senza trascrizione su supporti cartacei se stampati in caso di un’eventuale richiesta degli organi di controllo. Sempre in tema di e-fattura e trasmissione telematica dei corrispettivi è arrivato l’ok all’esclusione per le luci votive. In materia di Iva per facilitare le imprese in cerca di liquidità diventano cedibili anche i crediti trimestrali.

Sulla fatturazione elettronica si è soffermato anche Maggiore al Senato precisando che «nei primi 5 mesi del 2019 si è registrato un maggior gettito Iva per 1,8 miliardi di euro. E credo che questo sia anche l’effetto positivo della fatturazione elettronica», stando almeno dall’analisi dei versamenti spontanei dei modelli F24. Non solo. Per Maggiore il sistema è ormai quasi a regime con 889 milioni di e-fatture inviate all’11 giugno, uno scarto del 2,9%, con 3,3 milioni di cedenti e un importo complessivo di circa 1.537 miliardi di euro, di cui 161 miliardi sono di imposta.

Fonte “Il sole 24 ore”

Omessi pagamenti, sì alla soglia più alta

L’innalzamento della soglia penale da 50mila a 250mila euro, prevista per il delitto di omesso versamento Iva ed introdotta con la riforma dei reati tributari del 2015, non viola alcun precetto costituzionale. A fornire queste indicazioni è la Cassazione, con la sentenza 25562 di ieri.

Una procura impugnava innanzi alla Corte l’assoluzione di un imprenditore, imputato per il delitto di omesso versamento Iva per circa 200mila euro, in quanto a seguito delle modifiche (Dlgs 158/2015) il fatto non era più previsto come reato: la nuova soglia era fissata a 250mila euro.

Nel ricorso era richiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’articolo 8 Dlgs 158/2015 (previsione della nuova soglia) e dell’articolo 8 della legge delega 23/2014 (revisione sistema sanzionatorio penale tributario). Secondo la Procura, i criteri direttivi della delega (facendo riferimento al concetto di «soglia adeguata») non sarebbero stati caratterizzati da analiticità, rigore e chiarezza e quindi un’importante scelta di politica criminale sarebbe stata interamente delegata al governo.

Inoltre, l’innalzamento della soglia a 250mila euro sarebbe stato irragionevole, in quanto il precedente limite di 50mila euro era in linea con le previsioni della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari della comunità europea. Successivamente, il significativo aumento sarebbe risultato privo di ragionevolezza. La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la questione. Innanzitutto, già in passato la Corte costituzionale ha escluso che l’articolo 76 della Costituzione con la legge di delegazione privi il Governo di qualsiasi margine di discrezionalità, perché equivarrebbe a ridurre il decreto delegato a mero provvedimento esecutivo. Quanto all’irragionevolezza rispetto alla Convenzione europea, la Corte evidenzia che questa normativa non si applica al reato di omesso versamento Iva, in quanto in esso è assente la frode.

Anche di recente la Corte di Giustizia ha escluso che in base al Trattato di funzionamento della Ue e alla Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari, l’omesso versamento dell’Iva risultante dalla dichiarazione costituisca frode. La questione di legittimità costituzionale è infondata.

Fonte “Il sole 24 ore”

Sanatoria sulle agevolazioni per chi rientra entro il 2019

Riconosciuti i benefici a chi non è stato iscritto all’Aire
Serve invece un provvedimento per applicare i nuovi bonus a chi torna prima del 2020

L’articolo 5 del decreto crescita ha modificato la disciplina dei benefici fiscali applicabili agli “impatriati”, aumentandone durata, importo, nonché la platea dei potenziali beneficiari. Fra i rinnovati vantaggi applicabili alle persone che prenderanno la residenza in Italia a partire dal 2020, essendo in possesso degli altri requisiti previsti dalla norma, si contano il raddoppio del numero massimo di anni oggetto di agevolazione (da cinque a dieci anni), nonché l’innalzamento della soglia di esenzione fiscale (portata, per tutti, dal 50 al 70%, con la possibilità di ulteriore innalzamento al 90%) come esemplificato nella tabella a fianco.

Inoltre, le modifiche al comma 1 dell’articolo 16 del Dlgs 147/2015 permetteranno agli operatori non solo di eliminare le analisi relative alle situazioni più complesse come quelle dei dipendenti distaccati all’estero e rientrati in Italia (in gran parte già risolte dall’agenzia delle Entrate con la risposta 45/2018), ma anche di agevolare gli impatriati che, essendo in possesso dei presupposti soggettivi, vengono a lavorare in Italia come dipendenti di datori di lavoro esteri senza stabili organizzazioni nel nostro paese.

Le nuove agevolazioni si applicheranno però solo a chi trasferirà la residenza fiscale in Italia a partire dal 2020, anche se il nuovo comma 5-ter dell’articolo 16 introduce precisazioni che potrebbero fin d’ora risolvere alcune delle criticità riscontrate nell’applicazione della precedente versione della norma e generate dal concetto di residenza fiscale alla luce della normativa italiana, di quella dello Stato di provenienza, nonché di quanto previsto dall’articolo 4 del modello Ocse delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Ai cittadini italiani già rientrati in Italia o che vi rientreranno entro la fine del 2019 senza essersi mai iscritti all’Aire (anagrafe dei residenti all’estero), la norma prevede una sorta di sanatoria, garantendo loro i benefici previsti dalla previgente versione (massimo cinque anni di non concorrenza al reddito del 50% dei redditi di lavoro) per i periodi di imposta già oggetto di atti impositivi ancora impugnabili o già oggetto di controversie o, per i periodi di imposta ancora nei termini di accertamento (da cinque a sette anni) purché i lavoratori, nel periodo precedente al trasferimento in Italia, siano stati residenti fiscalmente in un paese estero in base a una convenzione internazionale.

Anche se non espressamente disciplinata, tale previsione normativa sembrerebbe ammettere la possibilità di applicare l’agevolazione anche a coloro che non l’avevano ancora richiesta sulla base dei precedenti criteri adottati dall’amministrazione finanziaria. Infatti, come visto, per i cittadini italiani residenti all’estero in base alle convenzioni internazionali, l’assenza di iscrizione all’Aire determinava comunque l’impossibilità di ottenere il bonus fiscale per gli impatriati.

A tale proposito, poiché l’articolo 3 della nostra Costituzione vieta qualsiasi genere di discriminazione, sembra lecito dedurre che anche tali soggetti potranno fruire dell’agevolazione presentando una dichiarazione integrativa “a favore” in base all’articolo 2, comma 8 del Dpr 322/1998.

Occorrerà, invece, uno specifico intervento normativo di armonizzazione perché possano essere estesi i maggiori benefici contenuti nelle “nuove norme” anche ai soggetti che abbiano trasferito la residenza in Italia prima del 2020 e che già fruiscono della precedente agevolazione sulla base delle “vecchie norme” (e quindi siano tassati sul reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia limitatamente al 50% del suo ammontare).

Fonte “Il sole 24 ore”

L’erede non può dedurre gli acconti versati dal defunto sul reddito di partecipazione imputato all’erede

Gli acconti Irpef del defunto non possono passare nella dichiarazione dei redditi personale dell’erede. Gli acconti già fatti, a nome del deceduto, si devono indicare nella dichiarazione del defunto, presentata dall’erede. In questo caso, nel modello Redditi, l’erede deve indicare, nella prima facciata del frontespizio, i dati anagrafici del defunto, cioè del contribuente al quale si riferisce la dichiarazione, barrando la casella 6 «deceduto». Nello stesso frontespizio l’erede deve compilare il riquadro riservato a chi presenta la dichiarazione per conto di altri. In particolare, in questo riquadro, l’erede indica il proprio codice fiscale, il codice carica 7 «erede», la data «carica» che corrisponde alla data di decesso del defunto, nonché il proprio cognome, nome, la propria data di nascita, il Comune e la Provincia relativa o lo Stato estero di nascita. Salvo proroghe, per le persone decedute nel 2018 o entro il mese di febbraio 2019, la dichiarazione del defunto, da parte dell’erede, deve essere presentata entro i termini ordinari, cioè entro il 1° luglio 2019 se il modello Redditi viene consegnato agli uffici postali, o entro il 30 settembre 2019 se il modello Redditi è presentato in via telematica. Per le persone decedute dopo il 28 febbraio 2019, i termini di presentazione sono prorogati di sei mesi. Perciò, entro il 1° gennaio 2020 se il modello Redditi viene consegnato agli uffici postali, o entro il 30 marzo 2020 se il modello Redditi è presentato in via telematica.

Sono anche diversi i termini di versamento. Per le persone decedute nel 2018 o entro il mese di febbraio 2019, i versamenti devono essere fatti entro i termini ordinari, entro il 1° luglio, o dal 2 al 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%. Per le persone decedute dopo il 28 febbraio 2019, i termini sono prorogati di sei mesi, cioè entro il 1° gennaio 2020, o dal 2 al 31 gennaio 2020 con lo 0,40% in più.

Fonte “Il sole 24 ore”

Scostamenti bancari motivati da incassi multipli in contanti

Il contribuente può contrastare l’accertamento bancario, dimostrando che i versamenti sul conto corrente contestati dall’ufficio sono ascrivibili a incassi per contanti relativi a gruppi di fatture di vendita o di scontrini emessi di modico importo. Lo ha stabilito la Ctp di Caserta 1866/6/2019 (presidente Graziano, relatore Savastano).

Per una parte della giurisprudenza di merito le indagini finanziarie ex articolo 32, comma 1, numero 2), del Dpr 600/1973 e articolo 51, comma 2, numero 2), del Dpr 633/1972 sono assistite da una presunzione “semplicissima”, che non è sufficiente da sola a legittimare l’accertamento, per cui il Fisco è tenuto a reperire ulteriori elementi probatori convergenti (si veda, tra le altre, Ctp Brescia 790//1/2018 e Ctp Treviso 323/1/2016). Secondo la Suprema corte, invece, tali indagini finanziarie integrano una presunzione legale relativa (Cassazione 3785 , 8266, 44562 e 25786 del 2018), per cui l’onere probatorio dell’amministrazione finanziaria è soddisfatto attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti, mentre grava sul contribuente l’onere di dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili a operazioni imponibili. Il contribuente deve fornire a tal fine una prova non generica, ma analitica, potendosi avvalere anche di presunzioni semplici, che devono però essere attentamente vagliate dal giudice per quanto concerne i tempi dei fatti addotti, l’ammontare e il contesto complessivo (Cassazione 26432/2018 , 17156/2018, 5758/2018, 27075/2017).

Sembra proprio inserirsi nel perimetro di queste presunzioni semplici la prova contraria fornita dal contribuente nel caso esaminato dai giudici di Caserta. L’agenzia delle Entrate aveva accertato a carico di un commerciante di prodotti alimentari ricavi omessi per circa 100mila euro, derivanti da versamenti di contanti sul conto corrente.La contestazione fiscale nasceva dal fatto che non vi era corrispondenza esatta tra gli importi delle fatture di vendita emesse e degli scontrini fiscali rilasciati dal commerciante in uno stesso giorno e il versamento di contante effettuato sul conto corrente, anche magari nei giorni immediatamente successivi. Per questo motivo tali importi erano stati complessivamente ripresi a tassazione come maggiori ricavi non dichiarati.

I giudici di merito, riconoscendo invece le ragioni del commerciante, hanno stabilito che la prova contraria alla presunzione che assiste le indagini finanziarie era stata fornita dal contribuente. Questi aveva fornito un prospetto di riconciliazione tra gli incassi in contanti e le fatture e gli scontrini emessi, riepilogando i versamenti effettuati per gruppi di fatture e scontrini i cui importi erano stati incassati in contanti, atteso il modico valore, e il tutto complessivamente per un valore corrispondente, alla fine, a quello accertato globalmente dal Fisco.

Trattandosi di piccoli importi – ha puntualizzato la Ctp – il commerciante aveva incassato per contanti, per cui non esisteva alcuna tracciabilità di tali importi, e trattandosi di versamenti cumulativi neppure poteva argomentarsi della mancata corrispondenza esatta con fatture o scontrini emessi.

 Fonte “Il sole 24 ore”

Pagelle fiscali al via: corsa in quattro tappe per ottenere i premi

Inizia il conto alla rovescia per il debutto degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale (Isa). Una novità che manda in soffitta gli studi di settore e gli altri parametri per determinare “automaticamente” il reddito dei contribuenti e che interessa tutti i professionisti.

Il periodo di imposta 2018 è l’anno zero, cioè il periodo in cui troveranno applicazione per la prima volta i nuovi Isa. È necessario dunque comprendere come operare, quali sono gli adempimenti e le “tappe” da seguire in vista della prossima dichiarazione dei redditi. La metodologia di stima e quindi la verifica del grado di affidabilità del contribuente (con un punteggio da 1 a 10) è completamente diversa dagli studi di settore.

L’acquisizione dei dati

La prima operazione da fare è l’acquisizione degli ulteriori dati necessari per gli Isa 2019. Questi ulteriori dati sono indicati nell’allegato 1 del provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate (protocollo n. 126200/2019 ). Ad esempio, devono essere estratti dall’archivio dell’anagrafe tributaria (dal cassetto fiscale o con apposita delega) i dati relativi alla condizione di lavoro dipendente risultante dalla “Certificazione unica”; la condizione di “Pensionato” risultante sempre dalla “Certificazione unica”; l’anno di inizio dell’attività risultante in Anagrafe tributaria.Dati noti al contribuente e rintracciabili nel frontespizio del modello Isa. L’estrazione consentirà al professionista di controllarne la correttezza e di intervenire per correggere eventuali errori. Una verifica molto importante: l’indicazione nel modello di un dato difforme rispetto a quello noto al Fisco può far scattare anomalie e quindi abbassare il punteggio finale.

Gli indicatori di anomalia

Per determinare il punteggio finale, il modello utilizza specifici indicatori di affidabilità e di anomalia. Questi evidenziano anche disallineamenti tra le informazioni dichiarate nei modelli Isa oppure tra queste informazioni presenti nei modelli e/o in altre banche dati esterne. Il professionista deve prestare estrema attenzione ad eventuali disallineamenti e rimuoverli. Se il disallineamento permane, scatterà l’attribuzione di un punteggio da 1 a 5 che potrebbe penalizzare notevolmente il risultato finale. Ad esempio, uno degli indicatori che potrebbe far scattare la segnalazione di anomalia è dato dalla “Corrispondenza delle giornate retribuite con il modello Cu e i dati Inps”. L’indicatore controlla il numero delle giornate retribuite relative ai dipendenti, dichiarate nel quadro A del modello Isa, con lo stesso dato desumibile dagli archivi della Certificazione unica (Cu) e Uniemens-Inps. Se i dati non dovessero corrispondere, potranno verificarsi due situazioni: se i dati indicati nel quadro A non sono corretti, il contribuente potrà adeguare l’indicazione ai dati risultanti dalleCu e all’Inps; viceversa, se i dati in possesso del contribuente fossero corretti, ma divergenti rispetto a quelli indicati nelle banche dati esterne, il contribuente potrà confermare tramite una “forzatura” le indicazioni a lui risultanti. In questa ipotesi, però, l’agenzia delle Entrate potrebbe effettuare delle verifiche. Invece, se le divergenze dovessero permanere, il modello segnalerà l’anomalia con l’attribuzione di un punteggio variabile tra 1 a 5 che influenzerà negativamente il risultato finale. Gli indicatori di anomalia sono presenti nelle note metodologiche dei singoli Isa.

Le specificità dei professionisti

Ai professionisti si applicano anche degli indicatori specifici. In alcuni casi (non per tutti i professionisti) si procede a verificare il compenso medio percepito dal professionista con riferimento alle diverse tipologie di attività. La stima del compenso medio viene effettuata avendo riguardo al numero delle prestazioni. Dopo aver stimato il compenso medio il modello procede a effettuare un confronto dello stesso con i “livelli” di compensi minimi divisi per provincia. Se il compenso medio dovesse essere inferiore ai “minimi provinciali” scatterà l’anomalia e sarà attribuito al contribuente un punteggio pari a 1, che abbasserà notevolmente il punteggio finale. Diventa dunque fondamentale indicare correttamente il numero delle prestazioni i cui compensi sono stati incassati nell’anno. Se viene indicato per errore un numero di prestazioni superiore a quello effettivo, il compenso medio viene sottostimato e rischia di scattare l’anomalia.

La dichiarazione

Il contribuente, al fine di raggiungere un maggior grado di affidabilità e ottenere i benefici previsti dal regime premiale, può indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili. Questi componenti incideranno sulle imposte dovute (dirette, Iva, e Irap). Mentre negli studi di settore l’adeguamento serviva a raggiungere la congruità, nel caso degli Isa questo è modulare. Il contribuente può scegliere liberamente l’integrazione a seconda del miglioramento del punteggio che intende ottenere.

I tempi

I contribuenti non sono ancora in grado di acquisire gli ulteriori dati necessari ai fini del calcolo presenti negli archivi dell’Anagrafe tributaria. La data a partire dalla quale sarà possibile prelevare i file sarà indicata sul sito internet delle Entrate (si presume verso fine maggio). Il software per effettuare il calcolo sarà disponibile, presumibilmente, nella prima decade di giugno. Le categorie interessate hanno già chiesto il rinvio della data del 30 giugno prevista per il versamento. Un emendamento al decreto crescita prevede che il termine di presentazione delle dichiarazioni fiscali slitti al 30 novembre, quindi al 2 dicembre perché quest’anno cade di sabato.

Fonte “Il sole 24 ore”

Forfettari, escluso il socio di Srl anche senza maggioranza ma decadenza solo dal 2020

Secondo l’Agenzia (risposta ad interpello 146/2019 pubblicata ieri ), una partecipazione significativa in una Srl che svolge attività riconducibile a quella del socio comporta l’incompatibilità con il regime forfettario se il singolo professionista opera in favore della società, anche se a norma di statuto non si dispone della maggioranza in assemblea ordinaria.

L’adesione resta salva per il 2019, ma la decadenza scatta dal 2020, a meno che le prestazioni in favore della società – compresa la qualifica di amministratore – non siano cessate a partire dal 10 aprile scorso, data di pubblicazione della circolare n. 9/E/2019. Continuano le risposte dell’Agenzia agli interpelli sui forfettari e continua la “linea rigida” sul requisito del controllo nelle Srl partecipate.

Secondo la lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge 190/2014 (come modificata dalla legge di Bilancio 2019), imprenditori e professionisti non possono avvalersi del regime forfettario se partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all’articolo 5 Tuir o se controllano direttamente o indirettamente Srl che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte con partita Iva individuale.

Nel caso dell’interpello, un ingegnere (sezione ATECO M) che nel 2018 era già in regime forfettario, detiene il 50% delle quote di una Srl con attività di consulenza e sviluppo progetti per la produzione di energia (sempre sezione M). Nel quesito si specifica che: l’altro socio al 50% è soggetto terzo; per la validità delle assemblee occorre la presenza del 51% del capitale; non vi sono diritti particolari o patti parasociali; l’amministrazione è affidata ad entrambi i soci disgiuntamente.

Diversamente dall’istante, l’agenzia ritiene che, nel caso di specie, si rientri comunque nell’ambito dell’influenza dominante di cui al n. 2) del comma 1 dell’articolo 2359 del Codice civile (e quindi del controllo diretto), per cui il professionista può aderire nel 2019 al regime forfettario, decadendo però con effetto dal 2020.

Tuttavia, preso atto che la circolare n. 9/E ha avuto un contenuto innovativo, tale ultimo effetto può essere evitato se il professionista cessa dalla carica di amministratore e non effettua più alcuna cessione di beni o prestazioni di servizi a favore della Srl a partire dal 10 aprile scorso (forse sarebbe stato opportuno riconoscere almeno i 60 giorni dello Statuto del contribuente).

In proposito, con la risposta ad interpello n. 126/2019, l’agenzia aveva sostenuto la medesima tesi anche con un professionista socio al 49%, per cui pare che l’influenza dominante, a questi fini, vada individuata più nella sussistenza di rapporti economici tra socio e società che nella caratura della partecipazione e nei diritti connessi. Da ricordare che, secondo la circolare n. 9/E, l’esistenza di rapporti economici si può sterilizzare anche rendendo indeducibili i costi collegati alle prestazioni del socio in regime forfettario, situazione che, evidentemente, può riguardare cessioni o prestazioni di ammontare marginale.

 Fonte “Il  sole 24 ore”

Corrispettivi telematici, esoneri a tempo dall’obbligo d’invio

Esoneri a tempo dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri: con un avvio graduale, le cui tempistiche saranno individuate da decreti ministeriali, tutti i commercianti al minuto – e per tutte le attività a oggi escluse – finiranno per trasmettere le informazioni delle cessioni e delle prestazioni rese con cadenza giornaliera avvalendosi non solo di registratori o server telematici ma anche delle soluzioni tecnologiche che saranno appositamente individuate dalle Entrate.

Questa è la principale ragione della gradualità nell’avvio che, ad esempio, esclude al momento dalla trasmissione delle operazioni realizzate attraverso e-commerce, e cioè mediante uno dei canali di vendita maggiormente utilizzati dagli utenti.

Il primo termine di adeguamento

A ogni modo, con il Dm Economia del 10 maggio 2019 pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 18 maggio  è stato già fissato al 31 dicembre prossimo il primo termine di adeguamento e di avvio dell’obbligatorietà per una serie di operazioni quali quelle connesse o collegate alle escluse dalla certificazione nonché per quelle marginali, produttive cioè nel corso del 2018 di ricavi o compensi in misura non superiore all’1% del volume d’affari complessivo dell’operatore: tali esclusioni operano a prescindere dal volume d’affari realizzato nel corso del 2018 dall’operatore.

In particolare, la previsione delle operazioni marginali permette di spostare dal 1° luglio 2019 al 1° gennaio 2020 l’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri anche per quei contribuenti il cui volume d’affari sia stato superiore a 400mila euro nel 2018. Si pensi al caso di un’impresa industriale del settore alimentare che oltre a fatturare le operazioni di cessione di beni prodotti, gestisce anche uno o più spacci aziendali. Senza la previsione, contenuta nel decreto, dell’estensione dell’esonero per le operazioni marginali, avrebbe dovuto installare un registratore telematico per trasmettere i corrispettivi percepiti dallo spaccio aziendale in quanto il parametro di riferimento sarebbe stato il volume d’affari complessivo. Al contrario, occorre ora verificare la percentuale di incidenza dei ricavi o compensi da corrispettivi rispetto al volume d’affari, al fine di escludere o meno l’obbligatoria trasmissione dal prossimo 1° luglio. In ogni caso tutte le operazioni ad oggi marginali costituiranno oggetto di invio telematico dal 1° gennaio 2020 in quanto la norma di esclusione vale solo sino al termine del 2019.

Distributori di carburante

Analoghe considerazioni valgono per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante: in questi casi l’esonero temporaneo sino al prossimo 31 dicembre riguarda la tipologia di beni ceduti, e cioè solamente le cessioni di beni diverse da quelle di vendita di benzina o gasolio, quando i relativi corrispettivi rispettino il criterio di marginalità: se quindi un impianto ha venduto nel 2018 beni diversi dai carburanti per importi superiori al margine, occorrerà dotarsi di registratore telematico e trasmettere le informazioni dal 1° luglio 2019 se il volume d’affari supera i 400mila euro. Gli esoneri sono quindi caratterizzati da una valenza temporale limitata in quanto il reale obiettivo è quello non solo di superare in via graduale il ricorso a scontrini e ricevute fiscali, e cioè a documenti fiscali sostitutivi della fattura, ma anche di garantire un patrimonio informativo completo e integrato alle Entrate attraverso l’implementazione telematica e la trasmissione esclusivamente in modalità digitale dei dati fiscalmente rilevanti.

Gli esoneri comprendono le operazioni già oggi escluse dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi con scontrino e ricevuta, le quali saranno progressivamente ricomprese nel perimetro oggettivo dell’obbligo. Inoltre sono escluse anche le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale.

Fonte “Il sole 24 ore”

Ritenute subite ma non versate: risponde solo il datore di lavoro

Qualora la ritenuta sia stata operata, il sostituito non risponde mai dell’omesso versamento. La responsabilità solidale tra sostituito e sostituto, infatti, sussiste solo in caso di mancata esecuzione della ritenuta. Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Ctr Lombardia con la sentenza 1926/1/2019 (presidente Chindemi, relatore Labruna). Così, con quest’ultima sentenza, pronunciata un giorno prima del deposito della sentenza della Corte di cassazione a Sezioni unite 10378/2019 , viene definitivamente superato il diverso orientamento giurisprudenziale che, fino a qualche tempo fa, riteneva legittima la richiesta da parte di numerosi uffici delle Entrate di restituzione delle ritenute subite (oltre a sanzioni e interessi) anche al sostituito in ragione del fatto che il sostituto, nonostante l’effettuazione, non le avesse poi versate all’Erario.

La pronuncia dei giudici lombardi trae origine proprio da un’iscrizione a ruolo e dalla conseguente notifica della cartella di pagamento a un percettore di reddito di lavoro autonomo in qualità di sostituito per l’omesso versamento di una ritenuta subita, ma non versata all’Erario dal sostituto.

Impugnato il ruolo, il sostituito ne eccepiva l’illegittimità per aver scomputato in dichiarazione le ritenute di fatto operate, come peraltro comprovato dalla apposita certificazione rilasciata dal sostituto. A seguito del giudizio favorevole sia dei giudici di primo che di secondo grado, l’agenzia delle Entrate ricorreva per Cassazione, sostenendo che il giudice regionale non si era pronunciato sulla sussistenza della responsabilità solidale tra sostituto e sostituito in forza dell’articolo 35 del Dpr 602/1973. . Ravvisando l’omessa pronuncia sulla sussistenza della predetta responsabilità solidale e sulla eventuale possibilità in capo al sostituito di rivalersi nei confronti del sostituto, la Cassazione accoglieva il ricorso dell’Agenzia, annullava la sentenza di secondo grado e rinviava ad altra sezione della Ctr Lombardia per il nuovo esame della questione.

Nel pronunciarsi sulla sentenza di primo grado, la prima sezione della Ctr ha respinto la tesi dell’agenzia delle Entrate, precisando che l’articolo 35 del Dpr 602/73 riguarda soltanto la fattispecie di duplice violazione ossia della omessa esecuzione della ritenuta e dell’omesso versamento. In particolare, secondo questa disposizione, il sostituito è coobbligato in solido con il sostituto soltanto quando quest’ultimo non abbia operato e versato le ritenute. Al contrario, qualora, come accaduto nel caso di specie, la ritenuta sia stata operata, il sostituito non può essere chiamato a rispondere dell’omesso versamento.

Secondo il collegio lombardo, infatti, il sostituito non è mai nelle condizioni di assicurare che il sostituto di imposta effettui regolarmente i relativi versamenti laddove, peraltro, nella certificazione che gli viene rilasciata in base all’articolo 4 del Dpr 322/98, il sostituto deve indicare le ritenute operate e non quelle che verserà. In verità, il controllo sull’effettivo versamento delle ritenute compete esclusivamente all’amministrazione finanziaria, unico titolare di tutti i poteri di accertamento di ogni adempimento.

Secondo il collegio lombardo, ritenere che il sostituito abbia un obbligo (non imposto dalla legge e, comunque, impraticabile) di verificare anche l’effettivo versamento della ritenuta da parte del sostituto sarebbe contrario ai princìpi costituzionali di ragionevolezza e di capacità contributiva, rispettivamente sanciti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione. In questo modo, infatti, a causa della impossibilità di verificare l’effettivo versamento, il sostituito sarebbe esposto al rischio di essere tassato due volte (oltrechè sanzionato) per una violazione commessa da un altro soggetto, nonostante la propria condotta assolutamente legittima di scomputo dal reddito imponibile di ritenute subite e non incassate.

Fonte “Il sole 24 ore”

Sindaci e revisori nelle Srl, emendamento per innalzare le soglie per l’obbligo di nomina

Meno sindaci o revisori per le srl. Almeno rispetto alle attese e anche alle stime sinora fatte. Perchè sarà certo drastico l’impatto, se approvato, dell’emendamento presentato dalla Lega al decreto crescita. L’emendamento interviene sui parametri che, in base al nuovo Codice della crisi d’impresa, rendono obbligatoria l’adozione dell’organo di controllo interno da parte soprattutto delle società a responsabilità limitata.

La proposta messa in campo dalla Lega e anticipata dal viceministro dell’Economia Massimo Garavaglia, innalza in maniera decisa i parametri introdotti dalla riforma (decreto legislativo n. 14 del 2019). Quest’ultima infatti vincola al controllo interno tutte le società, soprattutto srl, che per 2 esercizi consecutivi hanno superato almeno 1 di 3 parametri. Nel dettaglio totale di attivo superiore a 2 milioni, volume di ricavi sopra i 2 milioni e più di 10 dipendenti.

L’emendamento innalza in maniera assai considerevole i valori, perché l’obbligo scatterà solo al superamento di 6 milioni di totale dello stato patrimoniale, di 12 milioni di volume di ricavi e di 50 dipendenti. Il superamento dei parametri nella versione del Codice del crisi deve avvenire poi per 2 esercizi consecutivi, mentre nella proposta targata Lega basta il superamento in un solo esercizio. Nell’emendamento però il superamento deve riguardare almeno 2 dei 3 parametri e non più solo uno, in linea con la direttiva Ue sui bilanci annuali n. 34 del 2013.

Difficile da valutare l’impatto sul numero delle società coinvolte. Banca d’Italia, in un documento presentato in Parlamento, nell’autunno scorso, aveva stimato in (almeno) 150.000 le srl che avrebbero dovuto adottare il sindaco o il revisore sulla base del nuovo obbligo. Numero oltretutto che si ammetteva come sottostimato perché riferito alle sole società di cui sono disponibili i bilanci. Se l’emendamento presentato alla Lega diventerà legge la conseguenza sarà quella di una pesantissima riduzione del numero delle società interessate.

Con un possibile paradosso tutto da valutare. Perché a una prima lettura almeno, l’intreccio dei parametri messi in campo dal Carroccio potrebbe avere come conseguenza persino la riduzione delle società interessate anche rispetto all’attuale versione del Codice civile, indipendentemente quindi dall’applicazione del Codice della crisi, operativo a tutti gli effetti a partire dal ferragosto del 2020.

Infatti, sempre con il caveat dei 2 esercizi consecutivi, il volume degli attivi previsto dal Codice civile è di 4,4 milioni, quello dei ricavi di 8,8; identico il tetto di dipendenti, sempre superiore a 50. Oggi, sempre secondo Banca d’Italia, le srl obbligate a un organo di controllo interno sono circa 15.000. In soldoni, allora: da una platea di almeno 150.000 srl interessate si potrebbe passare a una realtà di meno di 15.000.

Intrecciato a questo tema, per certi versi, c’è quello toccato poi da un altro emendamento della Lega che introduce l’obbligo di assicurazione da responsabilità civile, tutti gli amministratori delle società di capitali. Una conseguenza anche questa del Codice della crisi d’impresa che ha significativamente rafforzato gli obblighi di buona gestione e vigilanza da parte dei componenti del consiglio di amministrazione.

Fonte “Il sole 24 ore”

Estromissione fabbricati: possono optare anche gli eredi

Estromissione del fabbricato strumentale concessa anche all’erede dell’imprenditore purché continui l’attività del de cuius. In caso di donazione dell’impresa individuale, il donatario, che ha mantenuto i valori fiscali del donante, può procedere anch’esso all’estromissione dei predetti beni.

Con il ritorno della possibilità di estromettere i fabbricati strumentali per destinazione o per natura, da parte dell’imprenditore individuale, l’agenzia delle Entrate ha riepilogato il funzionamento dell’istituto attraverso la circolare 8/E del 10 aprile scorso, rinviando spesso a quanto già chiarito attraverso le proprie circolari 40/E/2002 e 26/E/2016.

Da un punto di vista soggettivo, vale la pena di sottolineare che sono coinvolti dalla norma i soli imprenditori individuali che risultino essere tali alla data del 31 ottobre 2018 e che conservino l’impresa alla data del 1° gennaio 2019. Come chiarito dalla richiamata e recente circolare dell’agenzia delle Entrate, nel caso in cui al 1° gennaio di quest’anno fosse stata persa la qualità di imprenditore individuale, visto che «è già venuto a verificarsi il presupposto per l’attribuzione alla sfera patrimoniale individuale dell’ex imprenditore degli immobili strumentali», viene fatto presente che si deve applicare la tassazione ordinaria sulle eventuali plusvalenze realizzate.

La norma sull’estromissione è invece applicabile, sempre dal punto di vista soggettivo, anche dall’erede dell’imprenditore individuale, venuto a mancare successivamente alla data del 31 ottobre 2018, purché l’erede stesso abbia proseguito l’attività del de cuius attraverso un’impresa individuale. Anche nel caso di donazione dell’impresa individuale, il donatario, che prosegue l’attività in forma individuale assumendo i valori fiscalmente rilevanti in capo al donante, può procedere con l’eventuale estromissione dei beni immobili oggetto della norma di favore.

Resta escluso, invece, dalla norma agevolativa in commento, l’imprenditore individuale che, in data anteriore al 1° gennaio 2019, risulta aver concesso in affitto o usufrutto l’unica azienda. In tale caso, infatti, egli perde la qualifica di imprenditore individuale e, pertanto, l’estromissione non risulta più essere applicabile.

Da un punto di vista oggettivo, i fabbricati che possono essere oggetto di estromissione, sono quelli individuati dall’articolo 43, comma 2, del Tuir, ossia quelli strumentali per natura o per destinazione.

Sempre in tema di fabbricati oggetto della norma in commento, quelli strumentali per natura affinché possano essere considerati «a carico» dell’impresa individuale, devono risultare annotati nell’inventario ovvero, in presenza di contabilità semplificata, all’interno del registro dei beni ammortizzabili. Per i fabbricati strumentali per destinazione è necessario, invece, effettuare una suddivisione: se essi sono stati acquistati a partire dal 1° gennaio 1992, devono risultare annotati sempre nell’inventario o nel registro dei beni ammortizzabili, per la contabilità semplificata, mentre se sono stati acquistati prima di tale data non necessitano di alcuna iscrizione nell’inventario.

Da un punto di vista del funzionamento dell’estromissione agevolata, la norma stabilisce che essa può essere effettuata dal 1° gennaio al 31 maggio 2019. L’opzione è esercitata con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni che vengono estromessi, nonché dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap dovuta, nella misura dell’8 per cento, sulla differenza tra il valore normale dell’immobile o il valore automatico, dato dalla rendita catastale moltiplicata per i coefficienti previsti dall’imposta di registro, e il suo costo fiscalmente riconosciuto.

Fonte “Il sole 24 ore”

Isa, premi al contribuente con almeno l’8 in pagella

Premi solo per i contribuenti con voti almeno pari all’8. Viene confermato anche nei fatti che più alto sarà il punteggio attribuito e maggiori saranno i premi accordabili ai contribuenti affidabili. Faranno il pieno (di premi) solo coloro che arriveranno (anche per adeguamento) al punteggio almeno pari a 9. Per costoro, infatti, potrebbe spettare l’intera batteria di benefici previsti dall’articolo 9 bis comma 11 (lettera da a ad f) del decreto legge 50/2017.

Cattive notizie invece per chi non raggiungerà almeno i livelli minimi di affidabilità fiscale individuati su valori minori o uguali a 6; questi ultimi potrebbero, infatti, finire nelle liste delle quali l’agenzia delle Entrate terrà conto, ai fini della definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale.

Il provvedimento

È questo in sintesi il contenuto del provvedimento pubblicato nella tarda serata di ieri sul sito delle Entrate riguardante il regime premiale per i contribuenti soggetti agli Isa dal periodo d’imposta 2018, con il quale vengono stabiliti, oltre ai punteggi e ai relativi vantaggi premiali anche le modalità di gestione delle deleghe di consultazione per gli intermediari, con riferimento ai dati che l’Agenzia mette a disposizione dei contribuenti per l’applicazione degli Isa.

Per completare il quadro però manca all’appello proprio il sistema applicativo per poter fare i conteggi e attribuire i voti ai contribuenti, sulla cui pubblicazione bisognerà, invece, ancora attendere fino ai primi giorni di giugno, motivo per cui si vocifera fin da ora di una presunta proroga dei termini di versamento delle imposte se non altro per i contribuenti soggetti agli Isa (si veda il Sole 24 Ore di ieri).

I premi

La posta in palio consiste nei premi annunciati per decreto. Si parte da quelli meno stuzzicanti, per i quali basta il raggiungimento dell’8 in “pagella fiscale” consistenti nell’esonero dal visto di conformità in caso di utilizzo dei crediti fiscali (20mila euro per il comparto imposte dirette, 50mila per l’Iva a cui si estende anche il rimborso dell’imposta) e con l’anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (articolo 43, comma 1, del Dpr 600/73 per imposte dirette, e articolo 57, comma 1, del Dpr 633/72 per l’Iva).

Per essere esclusi dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr 600/73, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del Dpr 633/72) bisognerà invece aver guadagnato almeno il punteggio di 8,5.

Infine, per ambire ai premi più allettanti consistenti nell’esonero dall’applicazione della disciplina sulle società di comodo (anche per quelle in perdita sistemica) e dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato) bisognerà raggiungere almeno un punteggio pari a 9.

In questa sede si ricorda che, per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale, nonché per accedere al regime premiale, sarà possibile per il contribuente indicare nella propria dichiarazione dei redditi anche ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili.

Tali maggiori compensi avranno rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap, come avveniva nel caso di adeguamento per gli studi di settore.

La novità sta però nel fatto che, ora, sarà il contribuente a decidere a che livello adeguarsi; con gli Isa, infatti, quest’ultimo non dovrà per forza inseguire il valore massimo (10) come avveniva per gli studi di settore (ricavo congruo), ma potrà assestarsi anche ad un valore intermedio (es. voto 7) .

Il codice tributo

Con risoluzione n.48/E, pubblicata ieri (clicca qui per consultarla ), l’agenzia delle Entrate ha inoltre ridenonominato il codice tributo «6494» per effettuare il versamento integrativo dell’Iva, tramite modello F24, dovuto per l’adeguamento del volume d’affari a seguito dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Per i periodi d’imposta per i quali trovano applicazione gli Isa, i contribuenti possono infatti indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime premiale. Tali ulteriori componenti positivi determinano, tra l’altro, un corrispondente maggior volume di affari ai fini Iva. Per effettuare tramite modello F24 il versamento integrativo dell’Iva dovuta in relazione all’adeguamento del volume d’affari, è dunque utilizzato il codice tributo «6494» già esistente.

Fonte “Il sole 24 ore”

Vendita titoli di sosta da certificare sempre con la ricevuta

Cessioni agli utenti finali dei titoli di sosta da certificare in ogni caso con ricevuta a prescindere dalla natura privata o istituzionale del gestore; tuttavia solamente in caso di gestori privati di autoparcheggio, il rivenditore può emettere, in nome e per conto del gestore stesso, fattura elettronica quando richiesta dall’utilizzatore finale ed entro novanta giorni dalla richiesta. Con la risposta a interpello n. 135/E pubblicata ieri, l’agenzia delle Entrate, chiamata ad individuare le modalità di certificazione dei corrispettivi per la vendita dei titoli di sosta, conferma il trattamento fiscale delle operazioni di rivendita nei confronti degli utenti ricordando come nel caso di gestori istituzionali l’operazione è fuori campo Iva mentre, nel caso di privati, trova applicazione il regime monofase. In entrambi i casi la certificazione fiscale della vendita va effettuata con una ricevuta, in nome proprio del rivenditore, ma in caso di gestori privati se l’utilizzatore finale, soggetto passivo di imposta, richiede fattura, la stessa deve essere emessa in formato elettronico dal rivenditore in nome e per conto del gestore privato esponendo l’importo dell’Iva e inserendo nel campo «altri dati gestionali» il riferimento al regime monofase dell’articolo 74 del Dpr 633/1972. La fattura va emessa entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Gestori istituzionali

Le cessioni di titoli di sosta di gestori istituzionali sono operazioni fuori campo Iva (articolo 4, comma4 , del Dpr 633/1972). In questo senso si era già espressa l’amministrazione, che richiama infatti le risoluzioni n. 210 del 14 dicembre 2001 e n. 174 del 6 giugno 2002). Tali cessioni sono certificate mediante ricevuta emessa, in nome proprio, dalla società che rivende i titoli. Per tali operazioni non c’è quindi obbligo di emissione di fattura, ma è sufficiente rilasciare, da parte del rivenditore, ricevute con numerazione univoca, in nome e per conto del gestore istituzionale, il quale opera fuori campo Iva per carenza del requisito soggettivo.

Gestori privati

Le cessioni di titoli di sosta di gestori privati rientrano invece nel regime monofase di cui all’articolo 74 del Dpr 633/1972, mediante il quale l’Iva viene assolta una sola volta alla fonte dal gestore, mentre tutti i successivi passaggi sono esclusi dal campo di applicazione dell’imposta. Secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, del Dm 30 luglio 2009, tali vendite vanno certificate mediante ricevuta emessa in nome proprio dal rivenditore senza indicazione separata dell’imposta e indicando che si tratta di una operazione non soggetta ex articolo 74 del Dpr 633/1972.

Inoltre, se l’utilizzatore finale, soggetto passivo Iva, richiede la fattura, il rivenditore dovrà emettere fattura elettronica, in nome e per conto del gestore privato del parcheggio che va indicato come «soggetto emittente», ed esponendo l’importo dell’Iva con inserimento nel campo «altri dati gestionali» del riferimento al regime monofase. In ogni caso, il termine di emissione della fattura in questo caso è quello stabilito dal decreto del 30 luglio 2009, e quindi la fattura viene emessa entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta.

 Fonte “Il sole 24 ore”

Dichiarazioni infedeli con soglia allargata

Per la verifica della sussistenza del reato dichiarazione infedele delle imposte sui redditi nei confronti di un amministratore di società di persone la quantificazione dell’imposta evasa va riferita all’intera somma non dichiarata dai soci e non soltanto dal socio amministratore. A fornire questa interpretazione è la Corte di cassazione, sezione III penale, con la sentenza n. 19228/2019.

La società di persone non è soggetto passivo Ires né Irpef. I redditi sono dichiarati quota parte dai soci che versano la relativa Irpef. Allorché a tale società vengono addebitati maggiori redditi, si pone il dubbio se il rappresentante legale risponda del reato di dichiarazione infedele quando la soglia di imposta evasa superi quella penalmente rilevante (150mila euro) calcolandola come somma dell’Irpef non dichiarata dai singoli soci ovvero soltanto considerando l’Irpef non dichiarata nella propria dichiarazione quale persona fisica/socio.

Dalla lettura del Dlgs 74/2000 sembrava che, ai fini delle imposte sui redditi, la dichiarazione infedele non potesse configurarsi in capo al rappresentante legale della società di persone, ma ai singoli soci, allorché avessero superato nella propria dichiarazione Irpef la soglia di punibilità

Ciò perché tale società non è soggetto passivo né Irpef né Ires e inoltre l’articolo 1 del Dlgs 74/2000 prevede che riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, o rappresentante di società, il «fine di evadere le imposte» si intende riferito alla società, all’ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce.

Così, escludendo che l’amministratore di una snc o sas possa ritenersi un soggetto che agisca per conto del singolo socio, appariva più coerente far riferimento, a differenza dell’Iva, alla dichiarazione del singolo socio posto che solo da essa può derivare un’imposta evasa.

La differenza, non è di poco conto: riferendosi alle singole dichiarazioni dei soci, per configurarsi il reato ciascuna di esse deve sottrarre a tassazione 150mila euro di Irpef, riferendosi alla società di persone l’importo è complessivamente determinato.

Nella specie, secondo la Suprema Corte le norme incriminatrici trovano applicazione, oltre che in caso di coincidenza tra soggetto attivo e contribuente persona fisica, anche nei confronti di chi opera nella qualità di amministratore così da riferirgli la dichiarazione dell’ente. Di conseguenza la finalità di evasione riguarda anche il soggetto giuridico nel cui interesse si agisce. Pertanto, per la dichiarazione infedele, presentata da chi amministri una società di persone, si impone una valutazione unitaria dell’imposta evasa, anche ai fini della verifica della soglia di punibilità.

Tale conclusione, aldilà del contenuto del Dlgs 74/2000 che pare condurre a differente interpretazione, non considera che le società personali non quantificano le imposte sui redditi. Occorrerebbe poi comprendere come calcolare l’imposta evasa atteso che ciascun socio, soggiacendo alla tassazione progressiva (in base agli altri redditi, deduzioni e detrazioni) potrebbe aver evaso importi differenti a parità di imponibile non dichiarato.

 Fonte “Il sole 24 ore”

Pmi innovative, si sbloccano gli incentivi agli investimenti

Si sbloccano le agevolazioni fiscali per investimenti in Pmi innovative, in stallo ormai da oltre quattro anni. Le disposizioni applicative sono pronte: dopo la firma del ministero dell’Economia, il decreto attuativo è stato firmato anche dal ministero dello Sviluppo economico. Ora il provvedimento dovrà passare dalla Corte dei conti prima della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Il decreto consolida in un unico testo le disposizioni per le Pmi innovative (finora non operative) con quelle per le startup innovative, che erano invece già in vigore sulla base di un decreto ministeriale del 2014 ma erano state progressivamente modificate con diversi interventi normativi, poi comunicati alla Commissione europea. Gli incentivi fiscali sono destinati a persone fisiche che investono sia nella categoria delle Pmi innovative sia nelle startup. Detrazione del 30% nel primo caso (per importo non superiore a 1 milione per ciascun periodo d’imposta), deduzione del 30% nel secondo (non oltre 1,8 milioni per ciascun periodo d’imposta). L’investimento agevolato può essere effettuato anche indirettamente tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in startup o Pmi innovative.

Sia per la detrazione che per la deduzione, se di ammontare superiore al reddito dichiarato, l’eccedenza può essere riportata nei tre anni di imposta successivi. Gli incentivi sono cumulabili con quelli per le stock option ed altri strumenti di «work for equity» concesse ai dipendenti.

Per Pmi innovative (il regime di aiuto ha ricevuto l’ok della Commissione Ue solo il 17 dicembre 2018) si intendono le imprese in possesso dei requisiti previsti dal decreto legge 3 del 24 gennaio 2015, legati ad esempio al volume di spesa in R&S, al personale altamente qualificato, ai brevetti. Sono considerate tali fino al settimo anno dalla loro prima vendita commerciale. Con alcune deroghe: rientrano nella categoria fino a dieci anni dalla prima vendita se attestano di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti o addirittura senza limiti di età, se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo a un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50% del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni.

Il decreto dispone l’ammissione alle agevolazioni per investimenti effettuati dal periodo di imposta 2017 in poi, da mantenere per almeno 3 anni. Gli incentivi spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a 15 milioni per ciascuna startup o Pmi innovativa.

La doppia firma ministeriale viene salutata come un passo importante dalla Piccola industria di Confindustria. «Questo decreto rappresenta una contaminazione positiva perché permette di sbloccare gli incentivi per le Pmi innovative e consente di mettere ordine su quelli destinati alle startup. – dice il presidente Carlo Robiglio -. Porta un doppio vantaggio anche sotto il profilo degli investimenti perché consente a chi investe di poter sfruttare open innovation, know how e competenze delle Pmi innovative che a loro volta possono decollare grazie al supporto e alla capacità di internazionalizzazione delle società mature che investono».

 Fonte “Il sole 24 ore”

Operazioni inesistenti, sanzione ridotta se non c’è danno all’Erario

Non è conforme ai principi di proporzionalità e neutralità la sanzione equivalente all’importo dell’Iva indebitamente detratta a seguito di operazioni inesistenti, qualora la corrispondente Imposta sul valore aggiunto, riguardante la medesima operazione, sia stata assolta dal cedente e non vi sia alcun danno all’Erario.

Tuttavia, è in linea con la direttiva Iva la norma italiana che, a fronte del riconoscimento del debito d’imposta per la mancanza di una valida operazione sottostante, prevede anche l’indetraibilità dell’Iva. L’ordinamento interno, però, deve anche ammettere la possibilità di rettificare il debito d’imposta, a prescindere dalla buona fede del contribuente, qualora venga escluso interamente il rischio di perdite di gettito fiscale. Questi i principi affermati dalla Corte Ue, nella causa C 712/17 depositata ieri.

La problematica, che ha imposto la chiamata in causa della Corte, era stata sollevata dalla Ctr Lombardia con l’ordinanza 1714/1/2017. In sintesi, era accaduto che l’agenzia delle Entrate aveva contestato l’indetraibilità dell’Iva in relazione ad operazioni meramente cartolari effettuate allo scopo di aumentare i valori contabili e, quindi, accedere a finanziamenti bancari. Inoltre, i passaggi fra le varie società si sarebbero conclusi con il “riacquisto” da parte dello stesso soggetto dell’energia apparentemente ceduta.

In sostanza, l’Iva indicata nelle fatture emesse veniva versata dal cedente e portata in detrazione dal cessionario. Da qui la necessità dei giudici lombardi di sapere se la normativa italiana, che prevede che il cedente versi l’Iva senza la possibilità di chiederne il rimborso e il cessionario non detragga l’imposta con l’irrogazione di una sanzione equivalente all’imposta contestata, sia compatibile, anche per effetto della “circolarità” delle cessioni e nessun danno erariale, con la neutralità dell’imposta e con i principi comunitari.

Nel tentativo di sciogliere il nodo interpretativo gli eurogiudici avallano la normativa domestica che, nel prevedere in capo al soggetto che emette una fattura per un’operazione fittizia l’obbligo di assolvere l’imposta, preclude, al soggetto destinatario della fattura, di detrarre quest’ultima.

Allo stesso tempo la Corte si è preoccupata anche, al fine di non eccedere quanto necessario per garantire l’esatta riscossione dell’imposta, di evitare l’evasione e di assicurare il rispetto del principio di neutralità, che al contribuente sia concessa la possibilità di rettificare l’imposta indebitamente fatturata eliminando tempestivamente qualsiasi rischio di perdite di entrate.

Quanto all’aspetto sanzionatorio, infine, i giudici chiariscono, richiamando i principi di proporzionalità e di neutralità dell’Iva, che in assenza di danni all’erario, per effetto della rettifica del debito erariale e tenendo conto che la sanzione non è calcolata sulla base debito d’imposta, ma è pari all’importo dell’imposta detratta, la sanzione del 100% è contraria alla direttiva comunitaria.

Fonte “Il sole 24 ore”

Frode fiscale, sanzione all’intermediario anche per il visto «leggero»

L’insostenibile leggerezza del visto fiscale. Può essere sanzionato per frode fiscale il dottore commercialista che ha apposto un visto “solo” leggero sulla dichiarazione dei redditi. Lo afferma la Corte di cassazione con la sentenza della Terza sezione penale n. 19672 depositata ieri. È stato così respinto il ricorso presentato dalla difesa del professionista contro il sequestro per equivalente di una somma di denaro. La misura era stata disposta a fronte di un quadro accusatorio teso a contrastare un’associazione criminale fondata su uno schema fisso: la ricerca di imprese in crisi, il reclutamento di un prestanome e la costruzione con vari espedienti di una contabilità nella quale fare figurare considerevoli crediti d’imposta derivanti da operazioni fittizie.

Tra i motivi di ricorso, la difesa aveva fatto valere la sottoscrizione del solo visto leggero da parte del professionista, una modalità che avrebbe dovuto contribuire a scagionarlo da qualsiasi responsabilità penale. La Cassazione, tuttavia, non è stata di questo avviso. E ha ricordato innanzitutto il quadro normativo di riferimento: il visto di conformità, infatti, è stato introdotto dal decreto legislativo n. 241 del 1997 e si declina nella forma leggera (articolo 35) e in quella pesante (certificazione tributaria come ulteriore forma di controllo, disciplinata dall’articolo 36).

Il primo, sottolinea la pronuncia, rappresenta uno dei livelli di controllo attribuito a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria sulla corretta applicazione delle norme tributarie, in particolare a professionisti iscritti a determinati Albi. «Con la sua apposizione – avverte la Corte – i professionisti attestano la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze della documentazione e alle norme che disciplinano la deducibilità e detraibilità degli oneri, i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto». Controlli che hanno l’obiettivo di evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione di imponibili, imposte e ritenute. Il visto leggero è obbligatorio per una serie di operazioni, come la compensazione dei crediti relativi all’Iva, imposte dirette e Irap e ritenute di importo superiore a 5.000 euro.

Il visto pesante, invece, ha per oggetto la certificazione tributaria che permette il controllo sostanziale sulla corretta applicazione delle norme fiscali che hanno per oggetto la determinazione e il versamento dell’imposta.

E allora, ricorda la sentenza, anche nel caso del visto leggero il professionista è tenuto a riscontrare la corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione con quanto risulta dalla documentazione a disposizione. Quanto alla responsabilità penale, il professionista colpevole del rilascio di un falso visto di conformità, leggero o pesante, oppure di un’infedele asseverazione dei dati, è punibile «dal momento che l’apposizione di un visto mendace costituisce un mezzo fraudolento idoneo a ostacolare l’accertamento e a indurre in errore l’amministrazone finanziaria».

 Fonte “Il sole 24 ore”

Società di capitali, il modello Redditi aggiorna il riporto perdite

Con l’apertura della stagione dichiarativa le società si trovano a dover prendere dimestichezza con le novità fiscali introdotte per il periodo d’imposta oggetto di dichiarazione, come il nuovo regime di compensazione delle perdite per le imprese Irpef, riferito sia ai soggetti in contabilità ordinaria che in semplificata. Tuttavia, le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019 producono i propri effetti non solo nei confronti delle società di persone (o gli imprenditori individuali), ma anche verso le società di capitali, le quali indirettamente recepiranno le novità.

A tal proposito, l’agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E/2019, sembra tendere una mano verso i contribuenti, analizzando le diverse disposizioni normative introdotte dalla legge di Bilancio 2019.

Per quel che qui interessa, occorre brevemente ricordare cosa prevede il vigente articolo 8 del Tuir, come modificato dalla legge 145/2018. A seguito delle novità, è stato previsto un unico trattamento fiscale delle perdite prodotte dalle imprese Irpef, senza dover distinguere a seconda della contabilità da queste adottate.

A regime – già applicabile dagli «ordinari», mentre è previsto un regime transitorio per i «semplificati» – gli imprenditori Irpef possono scomputare le perdite esclusivamente dai redditi d’impresa e non anche dagli altri redditi che concorrono alla formazione di quello complessivo; in particolare, le perdite di un periodo d’imposta sono integralmente deducibili dagli altri redditi d’impresa (senza alcun limite) conseguiti nello stesso periodo.

Le perdite eccedenti potranno essere compensate dagli stessi redditi dei periodi d’imposta successivi, senza limiti di tempo, ma in misura non superiore all’80 per cento del reddito d’impresa prodotto nell’esercizio e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare. Le perdite pregresse dovranno essere necessariamente utilizzate nel reddito del periodo d’imposta successivo che risulti capiente (rispettando il limite dell’80 per cento).

Non è possibile, infatti, frazionarne l’utilizzo qualora vi sia un plafond capiente.

In merito al regime transitorio previsto per i semplificati, nella circolare n. 8/E/2019 è stato dissipato il dubbio in merito alla possibilità di scomputare dai redditi 2021 (e periodi successivi) la perdita prodotta nel 2017, eventualmente ancora eccedente dopo il triennio 2018-2020. L’Agenzia ha chiarito che tali eccedenze potranno essere ancora utilizzate, senza limiti di tempo e nella misura ordinaria dell’80 per cento dei redditi d’impresa.

Relativamente, invece, ai riflessi per le società di capitali che detengono una quota in Snc e Sas, le perdite attribuite dalle società di persone possono essere utilizzate solo a riduzione degli utili assegnati dalle stesse, senza l’applicazione del previgente limite quinquennale di riportabilità delle perdite. A tal fine, è stato modificato anche l’apposito prospetto previsto in REDDITI SC 2019 (righi RS91-RS100).

Per quanto riguarda, infine, le Srl a ristretta base societaria, l’articolo 116 del Tuir, come modificato dalla legge di Bilancio 2019, equipara il trattamento delle perdite prodotte dalle Srl trasparenti a quello dettato dal citato articolo 8. Pertanto, i risultati negativi sono attribuiti ai soci dalle Srl, i quali potranno riportare le eventuali eccedenze senza limiti di tempo, ma nei limiti dell’80 per cento degli altri redditi d’impresa prodotti.

Fonte “Il sole 24 ore”

Modello Iva TR, sanzione del 30% per l’invio tardivo

La tardiva presentazione del modello TR per la compensazione dei crediti Iva infrannuali legittima l’irrogazione della sanzione del 30%. Così ha deciso la Cassazione, con la sentenza 10872/2019, allineandosi alla prassi dell’agenzia delle Entrate.

L’articolo 38-bis, comma 2, del Dpr 633/1972 prevede la possibilità per il contribuente di richiedere, in presenza di determinati requisiti, la compensazione del credito IVA infrannuale ex articolo 17 del Dlgs 241/1997. In base all’articolo 8 del Dpr 542/1999 la richiesta deve avvenire presentando telematicamente il Modello Iva TR, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, termine prorogabile al primo giorno feriale successivo solo se cade di sabato o in un giorno festivo (sui termini per effettuare la compensazione si veda anche Ctp Bergamo, sentenza 402/1/17).

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 82/E del 2018, ha consentito l’integrazione/rettifica del modello Iva TR entro il 30 aprile di ogni anno, o comunque entro il diverso termine di scadenza di invio della dichiarazione Iva annuale, per modificare elementi che non incidono sulla destinazione e/o sull’ammontare del credito infrannuale, ovviamente sempre che l’eccedenza Iva non sia già stata rimborsata ovvero compensata (cfr. anche risoluzione 99/E del 2014); il ravvedimento operoso sarebbe invece precluso.
Nel caso oggetto della sentenza in commento, una Srl aveva presentato tardivamente il modello Iva TR e, quindi, si era vista irrogare dal Fisco la sanzione del 30% in base all’articolo 13 del Dlgs 471/1997.

A nulla sono valse le doglianze della società, per cui la predetta sanzione si applicherebbe soltanto in caso di tardivo od omesso versamento d’imposta, mentre nel caso di specie si trattava di compensazione di crediti Iva maturati nel trimestre precedente. La Cassazione ha stabilito che la presentazione del modello è richiesta della legge e la tardiva trasmissione produce gli effetti derivanti dalla inosservanza dei termini.

In particolare – secondo gli Ermellini – la tardiva presentazione del modello rende indebita la compensazione, la quale, a sua volta, comporta il mancato versamento di parte del tributo alle scadenze previste e determina il ritardato incasso erariale, con conseguente deficit di cassa, sia pure transitorio, nel periodo infrannuale (nello stesso senso, Cassazione 16504/2016, 23755/2015).

Tali conclusioni, che di fatto avallano la prassi del Fisco, non sono condivise dalla dottrina e da una parte della giurisprudenza di merito, atteso la tardiva presentazione del modello TR non comporta alcun pregiudizio all’attività di controllo, atteso che l’amministrazione finanziaria ben può rendersi conto dell’avvenuta compensazione dall’esame degli F24 presentati e, inoltre, una sanzione del 30% in molti casi potrebbe essere sproporzionata rispetto magari a un ritardo di qualche giorno, ragion per cui sarebbe invece da preferire l’applicazione della sanzione formale ex articolo 11 del Dlgs 471/1997 da 250 a 2mila euro (cfr. Ctp Milano, sentenza 280/18/2012; Ctr Lombardia, sentenza 7/22/2013).

 Fonte “Il sole 24 ore”

Inviti e questionari senza risposta: Cassazione in bilico sulla negligenza

Respinta la possibilità di utilizzare documenti negati in fase di controllo
Giudici divisi se l’omessa esibizione è causata da imprudenza o imperizia

La maggior parte dei controlli fiscali avviene attraverso l’esercizio dei poteri di accesso, ispezione e verifica presso la sede del contribuente, nonché mediante il cosiddetto «potere questionario», cioè la notifica al contribuente di questionari o inviti a comparire per esibire la documentazione utile al controllo nei suoi confronti. In ogni caso, comunque, si applicano le stesse preclusioni probatorie che si attivano automaticamente in caso di omessa tempestiva esibizione, da parte del contribuente, dei documenti richiesti dal Fisco.

Sia in caso di verifica presso il contribuente sia in ufficio, infatti, se i funzionari/militari operanti richiedono specificamente un documento, al contribuente che ne abbia interesse conviene esibirlo prontamente se non vuole rischiare di vedersi respinta la possibilità di utilizzarlo nella fase amministrativa e anche in quella successiva contenziosa.

Le norme

L’articolo 52 del Dpr 633/1972 (richiamato ai fini delle imposte dirette dall’articolo 33, comma 1, Dpr 600/1973) disciplina gli accessi, le ispezioni e le verifiche del Fisco. Al suo quinto comma è stabilito che i libri, registri, scritture e documenti di cui è rifiutata l’esibizione non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa o contenziosa; per rifiuto di esibizione si intendono anche la dichiarazione di non possedere i libri, registri, documenti e scritture oppure la loro sottrazione al momento dell’ispezione.

Analogamente, l’articolo 32 Dpr 600/1973, che disciplina i poteri degli uffici, al quarto comma prevede che le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa; di ciò l’ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta (si veda per l’Iva l’articolo 51, comma 5, Dpr 633/1972 e per il Registro l’articolo 53-bis, Dpr 11/1986).

Solo richieste specifiche

In base a tali norme, quindi, sono necessarie due condizioni affinché i documenti richiesti dal Fisco e non esibiti dal contribuente diventino successivamente inutilizzabili:

una specifica richiesta da parte dei funzionari preposti, non potendosi includere generiche richieste documentali quali «tutta la documentazione utile al controllo», ovvero «ogni altro documento fiscale relativo al periodo d’imposta controllato» (Cassazione 7978/2014, 1344/2010);

l’avvertenza nella richiesta formale scritta delle conseguenze in caso di inadempimento, cioè che il documento non esibito tempestivamente non potrà più essere preso in considerazione.

Secondo il consolidato orientamento di legittimità, il divieto ex articolo 32 di utilizzazione in sede contenziosa dei documenti non prodotti in via amministrativa va letto alla luce dei principi di collaborazione e buona fede in senso oggettivo, espressamente enunciati dall’articolo 10 dello Statuto del contribuente, ai quali devono conformarsi sia i contribuenti che l’amministrazione finanziaria. Pertanto, non è solo il contribuente che deve collaborare, ma anche l’ufficio è tenuto a ispirare la propria condotta a questi principi (Cassazione 6792/2019, 8944 e 4001 del 2018, 27069/2016).

La negligenza può bastare

Se la Cassazione è pacifica sui punti sin qui illustrati, i giudici di legittimità sono invece spaccati sull’ambito di operatività delle preclusioni probatorie in oggetto.

Secondo le Sezioni unite e un cospicuo filone formatosi successivamente (si veda la scheda in pagina), l’inutilizzabilità della documentazione non prontamente esibita dal contribuente su richiesta dei verificatori si determina soltanto quando la mancata esibizione sia stata determinata da un’azione cosciente e volontaria del contribuente atta a impedire il controllo, ovvero quando, in sostanza, vi sia dolo.

Di tale impostazione ne è riprova un recente arresto con cui i giudici hanno stabilito che non possono ritenersi operanti le preclusioni probatorie, qualora l’omessa presentazione della documentazione richiesta dal Fisco sia dipesa dalla mancata consegna della stessa al contribuente da parte di un terzo che ne era in possesso (Cassazione 8645/2019).

Diversamente, in base a un altro orientamento di legittimità, altrettanto corposo, l’inutilizzabilità successiva della predetta documentazione richiesta dal Fisco e non esibita dal contribuente si verifica anche qualora l’omessa esibizione sia stata causata da negligenza, imprudenza o imperizia nella conservazione dei documenti.

Fonte “I sole 24 ore”

Il sostituito non risponde per le ritenute operate dal sostituto ma non versate

Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme per le quali ha però operato le ritenute d’acconto il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, perché la responsabilità solidale prevista dall’articolo 35 del Dpr 602 del 1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute.

 

 Cassazione, sentenza SS.UU. 10378/2019

La bancarotta documentale non sempre è imputabile all’ex amministratore

In caso di avvicendamento dell’amministratore prima del fallimento l’eventuale reato di bancarotta documentale può emergere soltanto se viene provata l’immistione nella gestione del vecchio amministratore. Infatti soltanto il reato di bancarotta impropria resta proprio dell’amministratore che non può così, in ragione della qualifica ricoperta, rispondere anche della tenuta della contabilità per un periodo successivo alla dismissione della carica. A meno che non venga provato che abbia continuato ad ingerirsi nell’amministrazione della società, ovvero che, in qualche modo, abbia concorso al compimento delle condotte illecite poste in essere dal nuovo amministratore.

Fonte “Il sole 24 ore”

Cassazione sentenza 15988/2019

Motivazione per la rettifica dell’avviamento in caso di cessione d’azienda

Nelle operazioni aventi ad oggetto cessioni di aziende qualora venga rettificato il valore di avviamento rispetto a quello quantificato dalle parti l’amministrazione finanziaria ha l’onere di motivare compiutamente il perché abbia utilizzato dei criteri diversi; se viene utilizzato il metodo comparativo di cessione di aziende aventi analoghe caratteristiche è necessario che l’amministrazione finanziaria indichi i casi analoghi e alleghi le prove documentali in ordine a detti casi analoghi. Questo il principio che si ricava dalla sentenza della Ctr Lombardia 1561/03/2019 .

La vicenda aveva ad oggetto l’impugnazione da parte di una società per azioni di un avviso di liquidazione di imposta di registro, afferente una cessione di azienda, il cui valore dichiarato era stato rettificato dall’amministrazione finanziaria nella parte relativa alla componente dell’avviamento. La ricorrente aveva specificato che la determinazione della quota di avviamento era stata effettuata sulla base di una contrattazione tra le parti che considerava il solo fatturato realizzato con le compagnie assicuratrici e che rappresentava una quota pari a circa il 75% del fatturato globale di ogni singolo punto vendita, avendo poi provveduto ad una serie di valutazioni aventi ad oggetto l’organizzazione aziendale; pertanto il valore dell’avviamento era stato determinato moltiplicando per un coefficiente ( lo 0,8) il fatturato dei centri che non si sovrapponevano ad altri centri di proprietà e per altro moltiplicatore ( lo 0,7) il fatturato dei centri nelle cui vicinanze operava un centro già di proprietà.

Contestava , quindi, la ripresa fiscale in quanto, a suo parere, il metodo di rettifica seguito dall’Ufficio, basato su mere formule matematiche, era oltremodo generico e non idoneo a rappresentare l’effettivo valore dell’avviamento, non tenendo in considerazione le singole peculiarità dell’azienda; in particolare eccepiva che la rettifica fosse erroneamente fondata sulla valutazione del fatturato medio di una azienda di carrozzeria , che era stato preso in considerazione l’intero fatturato dei punti vendita e non il solo fatturato convenzionato, che veniva fatto riferimento ad altri atti di cessioni di azienda omettendo ogni motivazione sul punto. La Ctp accoglieva le doglianze della ricorrente sottolineando che il metodo seguito dalla società per arrivare alla determinazione del valore dell’avviamento sulla base del fatturato, rivisto alla luce delle peculiarità di ogni singolo punto vendita, aveva una sua ragion d’essere, «tenuto conto che l’avviamento rappresenta la capacità dell’azienda di produrre reddito e pertanto, proprio per tale motivo, non può prescindere da una concreta valutazione dei cespiti compravenduti, cosa che, nel caso di specie, legittimava l’applicazione del moltiplicatore in misura ridotta rispetto a quello applicato dall’amministrazione finanziaria.
La Ctr , nel confermare la decisione di prime cure, offre ulteriori approfondimenti e spunti di riflessione. In particolare i giudici regionali traggono spunto dall’orientamento di legittimità che ha dato un’interpretazione delle norme di riferimento ( articolo 51, comma 4, Tur e articolo 2, comma 4, Dpr 460 del 1996) nel senso che per le aziende il valore di avviamento è determinato sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d’imposta anteriori al trasferimento, moltiplicata per tre. Se tali criteri hanno la funzione di fornire indicazioni minime cui l’amministrazione finanziaria deve attenersi nella procedura transattiva che conduce ad un accertamento con adesione in materia di imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni, a maggior ragione la norma di cui al Dpr 131 del 1986, articolo 51, comma 4 non può che essere interpretata nel senso che il contribuente, nel dichiarare il valore dell’avviamento, deve effettuare i calcoli sulla base dei redditi ritraibili dall’azienda ceduta al lordo delle imposte» (Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza 18941 del 17 luglio 2018); nonché che «i criteri per la determinazione del valore di avviamento di un’azienda, fissando valori minimali in funzione dell’accertamento con adesione, integrano un indizio a favore dell’amministrazione finanziari, la quale può adottare criteri diversi solo dando conto della maggiore affidabilità specifica degli stessi (Cassazione, sentenza 9089 del 7 aprile 2017). Proprio su quest’ultimo aspetto e in tema di onere della prova il collegio regionale considerava dirimente ai fini dell’annullamento della rettifica erariale che nell’avviso di accertamento si faceva espresso riferimento «all’ esame comparativo di cessione di aziende aventi analoghe caratteristiche e connesse soggettivamente per identità della figura del cessionario ….» senza che l’Ufficio avesse indicato i presunti casi analoghi e risultando omessa qualsivoglia allegazione in ordine a detti «casi analoghi».

Fonte “Il sole 24 ore”

Controlli, Srl al bivio tra sindaci e revisori

Esistenza della crisi d’impresa con segnalazione interna da parte di sindaci e revisori legali. Il Dlgs 14/2019 riduce le soglie dimensionali nelle Srl che, se superate, impongono la nomina del collegio sindacale o del revisore.

Le alternative sono costituite dalla nomina: del collegio sindacale (o sindaco unico) con incarico di revisione; del collegio sindacale (o sindaco unico) e del revisore (società di revisione); del solo revisore (società di revisione) che, in questo caso, non svolge anche le funzioni sindacali.

Queste alternative non devono far pensare che sindaci e revisori siano un tutt’uno. Innanzitutto, il collegio sindacale è un organo della società: in sostanza, un organo che fa parte della governance della stessa con funzioni di controllo. L’incarico di revisione, invece, costituisce una prestazione professionale, regolamentata a livello comunitario dalle direttive recepite dal Dlgs 39/2010: il revisore non è un organo della società.

Revisori, persone fisiche e società, per svolgere l’attività devono essere iscritti nel Registro. Per quanto riguarda il collegio sindacale, almeno un componente effettivo deve essere iscritto in tale Registro, requisito non richiesto per gli altri componenti, salvo che il collegio sindacale svolga anche la revisione. Il controllo del collegio sindacale è preventivo, rispetto a quello del revisore, che interviene a cose fatte: tale funzione preventiva comporta maggiori responsabilità. Infatti, il collegio sindacale partecipa alle riunioni degli organi sociali e, pertanto, la legge gli attribuisce il diritto/dovere di acquisire le informazioni necessarie per svolgere la funzione di controllo, anche contestualmente alle decisioni degli organi societari. Al contrario, il revisore entra in possesso delle informazioni con modalità e con tempistiche diverse.

In ogni caso, il Codice civile prevede che collegio sindacale e soggetti incaricati della revisione legale si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per i rispettivi compiti. Il collegio sindacale segue le disposizioni del Codice civile integrate dalle Norme di comportamento del collegio sindacale, predisposte dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti: verifiche almeno ogni 90 giorni.

I revisori, invece, svolgono la propria attività in base ai principi di revisione internazionali. Con riferimento alla vigilanza sul sistema di controllo interno della società, il collegio sindacale deve valutarne l’adeguatezza e il funzionamento in funzione dei rischi generici e specifici della stessa. Invece, la verifica sul sistema di controllo interno svolta dal revisore riguarda un ambito applicativo più limitato focalizzato sull’aspetto contabile.

Fonte “Il sole 24 ore”

Per le vendite online l’obbligo varia con la destinazione

Esclusi i casi di commercio elettronico indiretto non soggetti a fattura
Nelle vendite on-line gli adempimenti sono differenti a seconda della destinazione dei beni e della residenza del cliente. Per le cessioni oltre confine sarebbe però opportuno un intervento delle Entrate per chiarire gli obblighi di fatturazione e di compilazione dell’esterometro.
La disciplina Iva delle vendite a distanza si applica anche a quelle effettuate tramite siti web a condizione che il cliente sia un soggetto privato (o comunque che agisce in quanto tale) e che il trasporto della merce sia eseguito direttamente a cura del fornitore o per suo conto.
Le cessioni di questo tipo effettuate da residenti o stabiliti in Italia, con consegna nel territorio dello Stato, non sono soggette all’obbligo di fatturazione (articolo 22 del Dpr 633/1972) e nemmeno a quello di certificazione dei corrispettivi (articolo 2, lettera oo), del Dpr 696/1996). Infatti, come anche confermato dalle Entrate con la risoluzione 274/E del 2009, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili, ai fini Iva, alle vendite per corrispondenza. Data l’assenza della fattura, il problema esterometro non si dovrebbe quindi porre, senza necessità d’indagare la “nazionalità” dell’acquirente.
Quando invece il cliente chiede il documento, bisogna distinguere. Se risulta residente in Italia, viene meno lo stesso presupposto dell’esterometro. Invece, in presenza di un cliente non residente (come nel caso di un francese che dispone di una casa di villeggiatura in Italia dove si fa spedire i beni) e di documento in formato cartaceo, l’operazione andrebbe nella nuova comunicazione. In quest’ultimo caso, la fattura dovrebbe riportare l’indirizzo (estero) di residenza dichiarato in fase di acquisto dal cliente, mentre quello italiano rappresenta solo il luogo di consegna dei beni.
Quanto fin qui argomentato vale anche per le operazioni riconducibili alle vendite a distanza verso altri Paesi Ue “entro soglia”, ossia con applicazione dell’Iva nazionale. Quando invece le cessioni superano la soglia fissata dallo Stato di destinazione del bene, oppure in caso di opzione, si tratta di una cessione non imponibile (articolo 41, comma 1, lettera b), del Dl 331/1993) e, in caso di cessionario non residente in Italia, ci si deve chiedere se vada emessa fattura elettronica o cartacea. Due, infatti, sono le possibilità. Se si considera la vendita come frazionata in una cessione intracomunitaria “assimilata” (verso la propria posizione Iva accesa in precedenza nel Paese di destinazione) e una cessione locale, allora si potrebbe concludere per la possibilità della fattura elettronica e l’esclusione dell’operazione dall’esterometro. Se si propende, invece, per la tesi della (unitaria) cessione intracomunitaria, come potrebbe desumersi dalla circolare 13/1994, tassata a destino attraverso l’intervento della propria posizione Iva locale, allora la fattura sarebbe “naturalmente” cartacea (il cliente, in effetti, è un non residente) con obbligo di compilazione dell’esterometro. A ogni modo, va redatto anche l’Intrastat.
Quando i beni sono inviati in territori extraUe, l’operazione non deve essere riepilogata nell’esterometro tutte le volte in cui l’esportazione è “certificata” con bolletta doganale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte “Il sole 24 ore”

Bonus lavori, arriva la cessione al fornitore con sconto fisso

Imprese favorite con tempi di recupero fiscale dimezzati e nuove possibilità per la rigenerazione urbana. Nel decreto crescita sono previsti diversi interventi che vanno a sostenere il settore edilizio e impiantistico, con un occhio di riguardo alle scelte di sicurezza e risparmio energetico.

Stando alla bozza approvata giovedì scorso dal Consiglio dei ministri diventa più conveniente, dal punto di vista fiscale, per un’impresa di costruzione, acquisire uno stabile cielo-terra, abbatterlo e ricostruirlo con i nuovi criteri. Ma a sollevare speranze e polemiche sono soprattutto gli articoli che dimezzano – da dieci a cinque anni – i tempi di recupero del credito fiscale acquistato da imprese e consorzi per interventi agevolati con ecobonus e sismabonus.

Ecobonus più facile
La nuova disposizione prevede che chi ha diritto alle detrazioni (cioè il contribuente) può optare per uno sconto sulla fattura «di pari ammontare» da parte del «fornitore che ha effettuato gli interventi». Quest’ultimo, a sua volta, ottiene un credito d’imposta da usare in compensazione, in cinque quote annue uguali (secondo il meccanismo di cui al Dlgs 241/97) e senza l’applicazione dei limiti previsti dalle leggi 388/2000 e 244/2007. In sostanza, si tratta di una possibilità in più, piuttosto diversa da quella attualmente prevista, che comunque rimane.

Anzitutto il “prezzo” della cessione è predefinito: lo sconto deve essere pari alla detrazione, quindi, per un lavoro di 10mila euro con detrazione del 65% il committente-contribuente avrà subito uno sconto di 6.500 euro e il «fornitore» potrà compensare le imposte a suo carico con un credito d’imposta di 1.300 euro all’anno per cinque anni. Non si contratta, quindi, l’importo dello sconto sulla fattura come invece si può contrattare il prezzo di acquisto del credito fiscale se si sceglie l’altra possibilità che rimane in vigore.

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto crescita, le Entrate dovranno emanuare un provvedimento di attuazione, benché la lettera della norma si presti a interpretazioni abbastanza elastiche sul soggetto cui va attribuito lo sconto. Con la nuova modalità non sarà, però, possibile per l’impresa effettuare un’ulteriore cessione del credito a terzi.

Rete Irene ha espresso alcune perplessità sulla disposizione, che – a un primo esame – semplifica le cose ai contribuenti-committenti e li mette al riparo da una trattativa sulla cessione del credito fiscale che non sempre si conclude al meglio. A dominare il mercato della riqualificazione energetica, infatti, potrebbero alla fine restare pochi soggetti, fiscalmente ipercapienti, che diventeranno main contractor con contratti di subappalto verso la filiera di chi i lavori li realizza davvero. Resta ora da vedere come assicurare la dinamica di mercato tramite la giusta concorrenza.

Va anche detto, però, che la nuova modalità di cessione risolve il problema del bonifico parlante pari al 100% della spesa dell’intervento, in quanto l’amministratore di condominio dovrebbe fare il pagamento solo della parte di spesa non corrispondente al credito ceduto.

Sismabonus costruttori esteso alle zone 2 e 3
Viene riconosciuta anche alle vendite di case in zone a rischio sismico 2 e 3 la possibilità di beneficiare della detrazione del 75% (a fronte della riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore) o dell’85% (passaggio a due classi di rischio inferiore) sul prezzo di acquisto. Ammontare massimo di spesa: 96mila euro. Al momento sono agevolate solo le operazioni in zona 1 (la più pericolosa). L’immobile deve essere stato ristrutturato o demolito e ricostruito (anche con variazione volumetrica) da imprese che lo abbiano venduto entro 18 mesi dalla fine lavori. L’agevolazione interessa le spese sostenute per gli interventi dal 2019 al 2021. La possibilità di cedere le detrazioni in cambio di uno sconto (illustrata prima per l’ecobonus) è riconosciuta anche in questo caso.

Rigenerazione urbana
Viene concessa sino a tutto il 2021 la «misura fissa» delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (600 euro in tutto) per le cessioni di interi fabbricati a imprese di costruzione o ristrutturazione che, entro i successivi dieci anni, li demoliscano e ricostruiscano (anche con variazione volumetrica se permessa). Stesso bonus per la rivendita, anche se non è chiaro se vale sino al 2021 o anche oltre.

Fonte “Il sole 24 ore”

Fatture false, serve l’indagine sul cliente

Se l’ufficio contesta l’emissione e/o utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, non può limitarsi a un controllo formale e contabile, e quindi basandosi soltanto sulle irregolarità commesse dal fornitore. Occorre, infatti, verificare in concreto se effettivamente le prestazioni sono state effettuate, attraverso un’accurata indagine in capo al committente/cliente: lo ha precisato la Ctr Lazio 6476/5/2018(presidente Gallucci, relatore Briguori).

Per i giudici laziali, in particolare, il Fisco non può approdare alla presunzione che si sia in presenza di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti sulla sola base dei seguenti elementi:

per i periodi d’imposta considerati il fornitore non ha presentato le dichiarazioni dei redditi e dell’Iva, né il modello 770;

il medesimo soggetto risulta non aver effettuato acquisti e non ha posizioni previdenziali aperte (e di conseguenza si presume che sia privo di una idonea struttura organizzativa).

L’amministrazione è invece tenuta – spiega la Ctr – a verificare altresì le seguenti circostanze, in capo al committente/cliente.

1.L’esistenza di documenti comprovanti l’avvenuto pagamento delle prestazioni ritenute inesistenti.

2.L’avvenuta effettuazione di accessi presso il prestatore, ai fini della verifica della consistenza di quest’ultimo soggetto oppure la presenza di attrezzature idonee allo svolgimento delle attività.

3.Le eventuali testimonianze che possono essere raccolte al fine di comprovare l’effettuazione delle prestazioni.

La pronuncia appare importante perché si inserisce in un dibattito che vede la giurisprudenza – di merito e di legittimità – argomentare con distinguo l’assolvimento dell’onere della prova da parte dell’amministrazione. Qualora i riscontri effettuati conducano alla conclusione che le prestazioni di cui si dibatte si riferiscono a operazioni oggettivamente inesistenti, sotto il profilo della tassazione diretta si renderà applicabile l’articolo 8, comma 2, del Dl 16/2012, convertito in legge 44/2012, ai sensi del quale in sede di (ri)determinazione del reddito non si tiene conto dei componenti positivi «direttamente afferenti ai componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati», entro il limite dell’ammontare non ammesso in deduzione dei predetti componenti negativi. In questo caso, stante l’antigiuridicità della condotta (rilevante anche penalmente) dev’essere comunque comminata una sanzione amministrativa dal 25 al 50% dell’ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, che siano stati indicati nella dichiarazione dei redditi.

Sul versante dell’Iva, invece, opera l’articolo 21, comma 7, del Dpr 633/72, per effetto del quale non è ammesso in detrazione il tributo da parte del cessionario: secondo un consolidato orientamento (espresso sia dalla giurisprudenza domestica, sia dalla Corte di giustizia Ue), tale norma non viola il principio di neutralità dell’Iva.

Fonte “Il sole 24 ore”

Società estinta, inefficace l’atto notificato dopo la cancellazione

La società già estinta non ha la legittimazione a impugnare l’atto impositivo che le viene notificato, ma in ogni caso quest’ultimo non può produrre alcun effetto. A fornire questo principio è la Ctr Sicilia 1448/5/2019 depositata lo scorso 7 marzo.

La vicenda trae origine dalla notifica a una società consortile per l’anno d’imposta 2010 di un avviso di accertamento relativo a Ires e Irap. La contribuente, al momento dell’emissione dell’atto, era già da tempo stata cancellata dal registro delle imprese: nonostante ciò lo impugnava instaurando il relativo giudizio.

La Ctp dichiarava, però, inammissibile il ricorso in quanto proposto da società ormai estinta. La pronuncia di primo grado veniva appellata, preliminarmente per l’omessa pronuncia del giudice sull’eccepito vizio di notifica dell’avviso di accertamento a società cancellata e, quindi, non più esistente; venivano altresì riproposti i motivi di illegittimità nel merito della pretesa erariale.

L’agenzia delle Entrate chiedeva la conferma della sentenza gravata.

La Ctr Sicilia ha ritenuto corretta la pronuncia della Ctp, con motivazione che però mette in risalto anche la sostanziale inutilità dell’impugnazione dell’atto impositivo esperita dalla contribuente. Lo stesso appello proposto è stato considerato inammissibile in quanto instaurato da un soggetto estinto già in epoca anteriore alla notifica dell’avviso di accertamento e, pertanto, la contribuente risultava sin dall’inizio priva della necessaria capacità processuale.

In sintesi nel caso esaminato dai giudici siciliani ricorreva un insanabile e originario vizio del processo che giustamente era stato accertato e dichiarato tale dal giudice di primo grado. Infatti la cancellazione della società dal registro delle imprese l’aveva privata della legittimazione ad causam sia ai fini della proposizione del giudizio sia ai fini della sua prosecuzione in appello.

Peraltro non risultava nemmeno applicabile, come correttamente già stabilito dalla Ctp, la disposizione (articolo 28, comma 4 del Dlgs 175/2014 ) in base alla quale ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti impositivi, l’estinzione della società rileva solo trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese. Infatti la norma in questione, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, non ha effetto retroattivo e quindi non poteva riguardare il caso dell’appellante, estinta prima della sua entrata in vigore.

La parte più interessante della sentenza in commento è, però, la considerazione finale della motivazione, nella quale i giudici precisano che l’inammissibilità originaria dell’impugnazione non può causare alcuna preoccupazione alla contribuente, poiché ciò non comporta alcuna convalida dell’atto impositivo, il quale non può comunque produrre alcun effetto, proprio perché notificato a una società già estinta. Ne consegue che la pretesa impositiva non potrà in ogni caso avere seguito e non potrà esserci alcun recupero delle maggiori somme pretese.

In casi del genere non si dovrebbe quindi intraprendere alcuna azione, lasciando passare in giudicato l’accertamento, dal momento che:

da un lato non si avrebbe legittimazione a impugnare;

dall’altro l’atto rimane comunque di fatto inefficace.

Fonte “Il sole 24 ore”

Superammortamento per spese fino a 2,5 milioni

Per acquisti effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 Esclusi immobili e veicoli
Torna il superammortamento del 30% per acquisti di beni strumentali nuovi effettuati da imprese e professionisti dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2019, ma con un tetto di spesa pari a 2,5 milioni. L’articolo 1 del decreto crescita ripropone la maggiorazione del costo fiscale per il calcolo di ammortamenti e leasing che era scaduta a fine 2018, escludendo gli investimenti in autovetture di cui all’articolo 164 del Tuir, oltre a fabbricati e costruzioni. Prevista una coda temporale fino al 30 giugno 2020 per ordini e acconti del 20% effettuati entro il prossimo 31 dicembre.
Il nuovo superammortamento previsto dal decreto crescita riproduce le regole dell’ultima versione della norma (scaduta il 31 dicembre scorso, ma prolungata fino al 30 giugno prossimo per ordini e acconti entro il 2018). Potranno usufruire del bonus gli investimenti effettuati da imprese e professionisti nel periodo tra il 1° aprile 2019 e il 31 dicembre prossimo. In presenza di ordini confermati e acconti del 20% pagati entro il 31 dicembre, l’effettuazione dell’investimento può arrivare sino a giugno 2020.
Non rientrano nella nuova agevolazione (oltre agli immobili e ai beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%) i veicoli indicati nel comma 1 dell’articolo 164 del Tuir e dunque ogni tipo di autovettura (a prescindere dall’utilizzo), aeromobili da turismo, imbarcazioni da diporto, moto e ciclomotori. Sono invece agevolabili gli autocarri e veicoli similari.
I beni devono possedere, come in passato, i requisiti di novità e strumentalità. Per rientrare nel bonus la consegna o spedizione del bene deve essere successiva al 31 marzo, anche se gli ordini o i contratti sono stati conclusi entro tale data. Qualora la consegna entro marzo non sia stata accompagnata dal passaggio di proprietà (ad esempio, beni ceduti salvo prova o gradimento), rileverà invece il momento in cui si verifica l’effetto traslativo (se quest’ultimo evento scatta dal 1° aprile, l’investimento sarà superammortizzabile). In presenza di investimenti in appalto, rileva la data di ultimazione. Pertanto, ad esempio, il costo di un bene realizzato in appalto con inizio lavori a gennaio 2019 e ultimazione (consegna al committente senza riserve) a ottobre 2019, usufruirà del 30%. Per gli appalti avviati prima del periodo agevolato, occorre comunque verificare che non vi siano, entro il 31 marzo 2019, stati di avanzamento contrattualizzati con liquidazione di corrispettivi a titolo definitivo, nel qual caso la parte di costo ante 1° aprile dovrà essere esclusa.
L’agevolazione, che come in passato si sostanzia in una deduzione extracontabile pari al 30% del costo ragguagliata al piano di ammortamento fiscale, non spetta per importi di investimento complessivi superiori a 2,5 milioni. Si ripropone al riguardo un interrogativo che sta già interessando l’iperammortamento a scaglioni della legge 145/2018, circa l’imputazione della agevolazione ai diversi beni in caso di importi superiori al tetto. In particolare, è da ritenere che l’impresa possa scegliere di portare in superammortamento il costo di quei beni che hanno coefficiente di ammortamento più elevato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte “Il sole 24 ore”
Luca Gaiani

La mini-Ires 2.0 premia gli utili accantonati a riserve disponibili

La riduzione dell’aliquota slegata da investimenti e nuova occupazione
Il prelievo scende progressivamente fino a 4 punti (a regime nel 2021)
Il decreto crescita approvato ieri salvo intese dal Consiglio dei ministri prevede anche la sostituzione della mini-Ires con una nuova versione che, con un meccanismo simile ma decisamente più semplice, consente la riduzione progressiva dell’aliquota (sino al 20% nel caso dell’Ires) sugli utili accantonati a riserve disponibili, senza porre alcuna ulteriore condizione di reinvestimento degli stessi utili in beni strumentali o in nuove assunzioni.
Si ricorda che la misura originaria – introdotta dalla legge di Bilancio per il 2019 (legge 145/2018) – recava un nuovo regime di imposizione sui redditi ad aliquota agevolata volto ad incentivare il reinvestimento degli utili per l’acquisizione di beni strumentali materiali nuovi e per l’incremento dell’occupazione che, al verificarsi congiunto di determinate condizioni, attribuiva al contribuente la possibilità di beneficiare della riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi di 9 punti percentuali. Sin da subito, l’agevolazione era apparsa complessa e di non immediata applicazione, necessitando la contemporanea combinazione di tre parametri: l’ottenimento di un reddito imponibile dichiarato; l’esistenza di un utile d’esercizio del periodo d’imposta precedente non distribuito e accantonato in una riserva di utili diversa da quelle indisponibili; l’effettuazione di investimenti incrementali in beni strumentali nuovi e/o in nuova occupazione la cui quantificazione implicava complessi calcoli.
Con la “mini-Ires 2.0” si conferma la struttura di base dell’agevolazione originaria, ma se ne semplifica considerevolmente il funzionamento, limitando l’incentivo al solo “accumulo” di utili mediante il ricorso a un meccanismo di natura forfetaria.
Se per un verso viene confermato che il reddito imponibile “dichiarato” (non derivante da accertamento) può beneficiare dell’agevolazione fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, per un altro verso, nella nuova versione si stabilisce che il beneficio non debba spettare più nel limite degli investimenti effettuati bensì soltanto nel limite costituito dall’incremento di patrimonio netto, ciò anche per tener conto di quelle eventuali operazioni coi soci (apporti e distribuzioni) che non erano compiutamente disciplinate nella versione originaria dell’incentivo.
A fronte di tali semplificazioni, la mini-Ires 2.0 prevede tuttavia una restrizione del beneficio: la riduzione dell’aliquota dell’imposta sui redditi passa difatti da 9 a 4 punti percentuali. Viene peraltro previsto che tale riduzione entrerà a regime solo dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2022 per i soggetti “solari”) con un periodo transitorio che prevede riduzioni di aliquota in misura crescente (1,5% per il 2019, 2,5% per il 2020 e 3,5% per il 2021).
Nel nuovo assetto rimane fermo che per i soggetti solari i primi utili d’esercizio rilevanti ai fini della mini-Ires 2.0 saranno quelli dell’esercizio 2018, i quali, se accantonati nel 2019 in una riserva diversa da quelle indisponibili, renderanno agevolabile – per pari importo – il reddito del 2019 da dichiarare nella dichiarazione del 2020. Come nella versione originaria, nella mini-Ires 2.0 è mantenuta la caratteristica di opzionalità.
Sono confermate altresì le disposizioni di coordinamento per consentirne la fruizione anche a soggetti Irpef e a quelli che aderiscono ai regimi del consolidato nazionale, mondiale o della trasparenza fiscale, nonché la previsione volta a regolare il riporto in avanti delle eccedenze. A tal ultimo riguardo, data l’eliminazione del limite degli investimenti, il meccanismo opererà con esclusivo riferimento alle eccedenze di utile che potrebbero scaturire dalla non perfetta combinazione in un periodo d’imposta dell’utile accantonato e del reddito imponibile dichiarato.
La nuova versione dell’agevolazione continua, peraltro, a essere cumulabile con altre discipline agevolative, quali l’iperammortamento e il reintrodotto super-ammortamento (si veda altro articolo in pagina), fatta eccezione per quelle che prevedono una determinazione forfetaria del reddito imponibile e per quella riconosciuta agli enti non profit e consistente nella riduzione dell’aliquota Ires al 12% ex articolo 6 del Dpr 601/73.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte “Il sole 24 ore”
Carlo Sanna
Alberto Trabucchi

Sì alla riforma della class action. Per le imprese rischio costi

Cambiano le regole per avviare un’azione collettiva con l’obiettivo di ottenere il risarcimento dei danni: il Senato ha approvato in via definitiva la riforma della class action. Che passa dal Codice del consumo al Codice di civile. Immediata conseguenza, l’estensione della platea dei soggetti che potranno chiamare le imprese a rispondere: non solo i consumatori, ma chiunque ritenga di avere subìto una lesione di «diritti individuali omogenei». E a proporre l’azione potranno essere anche le associazioni rappresentative dei diritti oggetto della tutela. Sul banco degli “imputati” imprese ed enti gestori di servizi pubblici, non la Pubblica amministrazione. Non sono consentiti ricorsi su eventi passati.

Esulta il ministro della Giustizia Bonafede: «Finalmente i cittadini italiani hanno uno strumento per unirsi e far valere insieme i loro diritti». Forti restano le perplessità di Confindustria su più punti: l’allargamento dell’ambito di applicazione; la possibilità di adesione alla classe anche dopo la sentenza che ha definito la causa; i compensi premiali. Elementi che rischiano di fare sia da volano al contenzioso sia da moltiplicatore dei costi da sostenere.

Di sicuro è un cambiamento radicale. Che, nelle intenzioni dei sostenitori, dovrà portare a un significativo aumento delle azioni collettive. Ieri il Senato ha approvato definitivamente la riforma della class action (introdotta con un blitz nella manovra del 2008: passò con un emendamento approvato per un voto e un senatore sbagliò a votare). Larga la maggioranza (206 sì, 44 no e 1 astenuto) che ha dato il via libera al passaggio dell’azione di classe dal Codice del consumo al Codice civile. Cambiamento che non è solo formale, visto che, nei fatti, condurrà a un’immediata estensione della platea dei soggetti che potranno promuovere la richiesta di risarcimento: non più i soli consumatori, ma chiunque ritiene di avere subìto una lesione di «diritti individuali omogenei», oltre che le associazioni rappresentative dei diritti oggetto della tutela

Ad allargarsi è inoltre il perimetro oggettivo di applicazione. Anche se sono confermate individualità e omogeneità dei diritti, la legge individua nella class action lo strumento utile per tutte le ipotesi di responsabilità contrattuale (in linea con la disciplina vigente) e quelle di responsabilità extracontrattuale, oggi limitate a pratiche commerciali scorrette e comportamenti anticoncorrenziali. Per esempio, nel caso del dieselgate, la disciplina attuale fa valere “solo” la lesione alla normativa sulla concorrenza (prodotto diverso da quello pubblicizzato); in futuro si potranno far valere anche lesioni a diritti come quello alla salute o all’ambiente.

Esulta il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede che sottolinea come «l’azione di classe sinora era limitatissima e aveva diversi paletti che l’avevano resa inutilizzabile nel corso degli anni. Ora diventa uno strumento generale che i cittadini, deboli da soli, potranno utilizzare, unendosi per fare valere i propri diritti».

Bonafede tiene a ricordare che la class action potrà essere usata anche dagli imprenditori e tuttavia fortissime restano le perplessità di Confindustria che, più volte anche nel corso dei lavori parlamentari, ha espresso contrarietà su una serie di punti. Tra questi, oltre alla vastissima estensione dell’ambito di applicazione, almeno altri due aspetti qualificanti: la possibilità di adesione alla classe anche dopo la sentenza che ha definito la causa e i compensi premiali dovuti al rappresentante comune della classe e agli avvocati dei ricorrenti. Tutti elementi che rischiano sia di fare da volano al contenzioso sia da moltiplicatore dei costi da sostenere.

Rispetto alla versione iniziale del testo sono state introdotte alcune modifiche significative, escludendo, per esempio, la retroattività, con la nuova disciplina che si applicherà cioè alle condotte illecite poste in essere solo dopo l’entrata in vigore; l’estensione da 6 a 12 mesi del periodo transitorio: la riforma si applicherà dopo un anno dall’entrata in vigore; la possibilità per il giudice di sospendere, per gravi e fondati motivi, la liquidazione delle somme da corrispondere a titolo di risarcimento; l’unicità dell’azione, evitando di avviare, per gli stessi fatti e contro la medesima impresa, più azioni di classe.

La competenza è affidata alle sezioni specializzate in materia d’impresa, con una procedura articolata in tre fasi: ammissibilità, decisione e (eventuale) liquidazione. Confermato il meccanismo di ingresso nella classe attraverso manifestazione di volontà (opt in, a distinguere l’azione di classe italiana dalla class action degli Stati Uniti, dove si è inseriti automaticamente nella classe) che può avvenire in 2 momenti dopo l’ammissibilità oppure dopo la decisione.

 Fonte “Il sole 24 ore”

La nuova class action amplia la platea di chi esercita l’azione risarcitoria

La nuova disciplina prevista nel Codice di procedure civile in materia di azione di classe, approvata mercoledì in via definitiva dal Senato (si veda Il Quotidiano del Fisco di ieri ), cancellando ogni precedente riferimento a consumatori e utenti, introduce la facoltà di esperire l’azione giudiziaria per tutti coloro che avanzino un diritto al risarcimento di danni contrattuali ed extracontrattuali relativi alla lesione di «diritti individuali omogenei» (non più quindi, come era previsto nel codice del consumo, ad «interessi collettivi»). Ciascun componente della cosiddetta “classe”, ovvero le organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro che avranno come obiettivo la tutela dei suddetti diritti, e che saranno iscritte in un elenco tenuto dal ministero della Giustizia, saranno quindi nella titolarità di poter esperire la loro azione risarcitoria. Nella nuova normativa è stato pertanto ampliato in modo significativo l’ambito di applicazione oggettivo dell’azione, che è esperibile a tutela delle situazioni soggettive maturate a fronte di condotte lesive sia per ottenere l’accertamento della responsabilità che per avere la condanna al risarcimento del danno e alle eventuali restituzioni contrattuali ed extracontrattuali.

I soggetti passivi delle azioni di classe sono individuati dalla norma (articolo 840 bis e seguenti del Codice di procedura civile) nelle imprese commerciali ma anche nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle rispettive attività.

Altro elemento di novità assoluta è la disciplina del compenso derivante dall’azione di classe che si sostanzia in una vera propria quota lite, che già autorevole dottrina (si veda ancora Il Quotidiano del Fisco di ieri ) ha paragonato ad una sorta di anticipazione di danni punitivi in quanto somma aggiuntiva al risarcimento tradizionale classico. Questa nuova voce di danno sarà una somma che, a seguito del decreto del giudice delegato, il soggetto passivo in caso di condanna dovrà corrispondere al rappresentante comune degli aderenti e al difensore dei partecipanti all’azione di classe . Questa nuova voce di danno sarà liquidata attraverso una percentuale dell’importo complessivo derivante dalla condanna principale che i destinatari delle azioni di classe saranno condannati a pagare. Tale percentuale secondo la nuova normativa verrà calcolata in base al numero dei componenti la classe in misura inversamente proporzionale, sulla base di sette scaglioni progressivi: da 1 a 500 componenti, in misura non superiore al 9%; da 501 a 1.000, in misura non superiore al 6%; da 1.001 a 10.000, in misura non superiore al 3%; da 10.001 a 100.000, in misura non superiore al 2,5%; da 100.001 a 500.000, in misura non superiore all’1,5%; da 500.001 a 1.000.000, in misura non superiore all’1%; oltre 1.000.000, in misura non superiore allo 0,5%.

È evidente che l’introduzione di questa nuova azione di classe non potrà non avere effetti immediati e diretti anche sui bilanci e gli accantonamenti dei fondi rischi ed oneri delle aziende pubbliche e private,e dovrà anche essere analizzato il trattamento fiscale dei risarcimenti erogati ed erogandi. Nel caso dei bilanci delle aziende i criteri di prudenza nel valutare i contenziosi dovranno letteralmente fare i conti con la nuova norma che oltre ad ampliare l’ambito dei diritti estende significativamente la platea dei soggetti passivi ed attivi con la possibile moltiplicazione dei risarcimenti e delle percentuali aggiuntive e punitive previste.

Relativamente al trattamento fiscale andrà valutato se e in che misura sarà possibile la deduzione del risarcimento da parte del soggetto erogante e l’eventuale tassazione del risarcimento del soggetto percipiente.

Infine, visti i nuovi rischi per le imprese, andranno valutate le assicurazioni professionali esistenti e probabilmente saranno introdotte nuove forme di coperture assicurative.

Fonte “Il sole 24 ore”

Lo stipendio non è pignorabile: stop al sequestro preventivo

Il sequestro penale di stipendi e pensioni è subordinato alle limitazioni previste in caso di pignoramento civile. A precisarlo è la Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 14606/2019.

A un imprenditore indagato per omesso versamento Iva venivano sequestrate preventivamente somme depositate sul proprio conto.

L’interessato, ritenendo applicabile le regole del codice di procedura civile sul pignoramento, ne chiedeva la restituzione evidenziando che si trattava di stipendi. Infatti a norma dell’articolo 545 del codice di procedura civile le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro, comprese quelle dovute per licenziamento e pensione, nel caso di accredito sul conto intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale, quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento. Se invece l’accredito è stato eseguito alla data del pignoramento o successivamente, le somme possono essere pignorate nei limiti previsti da altre norme (variabili da un quinto alla metà). La richiesta di dissequestro era respinta e l’interessato ricorreva per Cassazione.

Evidenziava, tra l’altro, che il divieto di sequestro delle somme in argomento costituiva regola generale dell’ordinamento processuale, finalizzata alla tutela di un diritto fondamentale garantito dall’articolo 2 della Costituzione. Detto limite opererebbe non soltanto in caso di sequestro presso il datore di lavoro obbligato alla corresponsione, ma anche in caso di versamento con accredito bancario, senza che possa opporsi l’intervenuta “confusione” nel patrimonio dell’interessato allorquando – come nella specie – fosse stata fornita prova documentale della provenienza.

La Cassazione ha accolto il ricorso rilevando che nonostante l’articolo 545 faccia riferimento al pignoramento, le regole previste devono ritenersi espressione di un principio generale sicché deve farsene applicazione anche con riguardo al sequestro penale e, segnatamente, quello preventivo.

Secondo i giudici, non sarebbe ragionevole ritenere in questo campo applicabile l’opposto principio secondo cui, una volta versati sul conto del debitore gli emolumenti si confondono nel patrimonio perdendo la loro natura alimentare.

La sentenza enuncia così il principio di diritto secondo cui il sequestro preventivo non può essere eseguito su somme corrispondenti al triplo della pensione sociale giacenti sul conto del destinatario della misura, se tali somme sono riconducibili a emolumenti corrisposti nell’ambito del rapporto di lavoro o d’impiego.

Fonte “Il sole 24 ore”

Interessi sulle cartelle di pagamento: il calcolo va dettagliato nell’avviso

La cartella di pagamento che reca la sola cifra complessiva degli interessi, senza indicazione delle modalità di calcolo per le diverse annualità, costringe il contribuente che intende verificarne la correttezza a difficoltose indagini a cui non è tenuto. Ne consegue la violazione del diritto di difesa e l’annullamento della cartella limitatamente agli interessi per carenza di motivazione relativamente ai criteri di calcolo degli stessi. È questo il principio ribadito dalla Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 22/02/2019 n.61 (presidente Montanari, relatore Manfredini).

La controversia 
Una società riceveva la notifica di una cartella di pagamento recante un’ingente pretesa a titolo di imposte, di interessi e di sanzioni, a seguito di una sentenza sfavorevole pronunciata dalla CTR.
La società ricorreva alla Ctp deducendo l’illegittimità sia del ruolo, sia della cartella di pagamento per difetto di motivazione poiché quest’ultima recava unicamente il totale degli interessi calcolati sulle somme iscritte a ruolo, senza alcuna indicazione delle modalità di determinazione degli interessi stessi. Tale omissione, secondo il ricorrente, non aveva consentito al contribuente di verificare il calcolo degli interessi richiesti dall’Ufficio, con conseguente violazione dell’art.7, comma 1, dello Statuto del contribuente e dell’art.3 della Legge n. 241/1990.
Resisteva l’Amministrazione affermando la correttezza del proprio operato essendo perfettamente rispettoso della normativa che disciplina il contenuto della cartella ed essendo stati calcolati gli interessi in base a quanto rigidamente prescritto dalla legge.

La decisione 
La Ctp osserva che la cartella riportava solo la cifra complessiva degli interessi dovuti senza che fossero indicati i singoli tassi di interesse presi a base per il calcolo nei diversi anni. Ne consegue, secondo il Collegio, che l’operato dell’Agenzia sarebbe stato controllabile solo attraverso l’esperimento di difficoltose indagini che non competono al contribuente, il quale, in tal modo aveva subìto la violazione del proprio diritto di difesa. La Ctp, pertanto, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato la carenza di motivazione relativamente ai criteri di calcolo degli interessi stessi e, per l’effetto, ha annullato la cartella impugnata limitatamente ai soli interessi richiesti.

Si tratta di una pronuncia che ribadisce un orientamento di legittimità consolidato (Cass. n.8651/2009; Cass. n.4516/2012; Cass. n.15554/2017; Cass. n.10481/2018). Secondo la Suprema Corte, infatti, la cartella di pagamento dev’essere sempre motivata in relazione al criterio di calcolo degli interessi maturati sul debito tributario. Né, sempre secondo gli Ermellini, può avere rilevanza che il debito sia stato riconosciuto in una sentenza passata in giudicato, dal momento sia che il contribuente dev’essere sempre messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi, sia che alle cartelle di pagamento notificate dopo l’entrata in vigore della Legge n. 212/2002 dev’essere allegata la sentenza.

Precompilata, dati sempre da verificare

Più dati ma anche più riscontri. La presenza di maggiori informazioni nelle dichiarazioni precompilate (il plurale è d’obbligo visto che ai 730 si aggiungeranno anche gli Unico web) non esonera affatto i contribuenti – o Caf e intermediari abilitati, nel caso in cui non si scelga il «fai-da-te» – dal riscontrare le informazioni già caricate. Un’indicazione in tal senso è arrivata dall’Agenzia anche nell’ultima edizione di Telefisco. In risposta a un quesito che riguardava proprio il nuovo afflusso di spese sanitarie, universitarie e per previdenza complementare, le Entrate hanno chiarito che se il contribuente riscontra, nella dichiarazione proposta, «dati non corretti o incompleti, prima di procedere all’invio è tenuto a modificare la dichiarazione, direttamente online oppure rivolgendosi al proprio sostituto d’imposta ovvero a un Caf o professionista abilitato».

Dal prossimo 15 aprile i circa 20 milioni di contribuenti interessati dal 730 e i 10 milioni interessati da Unico dovranno, quindi, prendere confidenza con le cifre indicate nel modello. Alcune “opportunità” di approfondire possono derivare dall’esperienza dell’anno scorso. È il caso dei quadri A e B dedicati rispettivamente a terreni e fabbricati in cui può essere opportuno riscontrare la presenza di tutti i fabbricati posseduti, la corretta indicazione della rendita catastale e del «Codice utilizzo».

È chiaro che, però, la vera partita si gioca sugli oneri detraibili o deducibili e sui redditi. Nel primo caso, se è vero che il patrimonio di informazioni è aumentato bisogna considerare che potrebbero esserci delle lacune. Ad esempio, tra le spese sanitarie mancheranno sia i farmaci da banco per cui non c’era l’obbligo della ricetta sia gli esborsi per le cure presso i fisioterapisti (questi ultimi sono stati esonerati dalla trasmissione). Ecco quindi che, nonostante i 420 milioni di informazioni a disposizione sulle cure e sui medicinali degli italiani, qualche buco potrebbe esserci. Non solo, perché poi c’è tutto l’altro fronte, su cui l’Agenzia ha lavorato e sta lavorando, sulla qualità del dato trasmesso, che potrebbe essere incompleto o non pienamente rispondente alla realtà. Una considerazione a parte merita la questione della prima rata per i bonus sui lavori in casa (50%) e per risparmio energetico (65%) in relazione alle spese sostenute nel 2015. Sempre a Telefisco l’Agenziaha precisato di non poter inserire questi dati nella precompilata a causa della necessità di verificare preventivamente le condizioni soggettive (come il possesso o la detenzione dell’immobile) e oggettive (per esempio la tipologia di intervento e un limite di spesa). Saranno nel foglio informativo e spetterà al contribuente inserirli nel proprio modello 730.

L’altro punto chiave riguarda i redditi, su cui vale lo stesso discorso dei bonus e su cui, quindi, il contribuente non può esimersi dal verificare e dal correggere le cifre errate. Un aspetto particolarmente delicato è rappresentato da chi ha percepito più redditi ed è stato destinatario di più certificazioni uniche. La liquidazione dell’imposta dovuta o del credito spettante dipende proprio dalla presenza di tutti i redditi e degli elementi “caratterizzanti” come per esempio i giorni di lavoro, che diventano decisivi per il calcolo della specifica detrazione spettante.

Rinuncia al finanziamento al riparo dal prelievo al 3%

Rinunce ai finanziamenti da parte dei soci enunciate in atti di ricapitalizzazione sempre più nel mirino del Fisco. Di recente molti soci che hanno deliberato la riduzione del capitale sociale per perdite, contestualmente ricostituito attraverso la rinuncia a precedenti finanziamenti erogati alla società, si vedono recapitare avvisi di liquidazione di imposta di registro proporzionale nella misura del 3% degli importi finanziati, oltre ai relativi interessi.

In genere, la delibera di riduzione per perdite e di ricapitalizzazione mediante rinuncia a finanziamenti viene assoggettata a imposta di registro in misura fissa, in quanto atto assimilabile a un aumento del capitale sociale mediante conferimento di denaro. Vediamo, quindi, di capire su quali ragioni l’ufficio fonda la sua pretesa e quali sono le possibili valutazioni da fare per sostenere la difesa o per prevenire l’accertamento.

L’accertamento
Sull delibera con la quale il capitale sociale viene ridotto per perdite, e contestualmente ricostituito mediante rinuncia ai crediti vantati dai soci verso la società, si applica l’imposta di registro in misura fissa. Attenzione, però: in forza dell’articolo 22 del Dpr 131/1986 , al momento della sua registrazione l’ufficio verifica, se nella stessa delibera, vengono richiamati altri atti (non registrati), quali ad esempio finanziamenti dei soci alla stessa società. Infatti, gli atti enunciati in altri atti sottoposti a registrazione devono essere, a loro volta, assoggettati a imposta di registro.

Dunque, se l’atto di finanziamento soci enunciato nella delibera di ricapitalizzazione non è già stato registrato, l’ufficio procede con la notifica ai soci e alla società (in qualità di coobbligata) di un avviso di liquidazione, finalizzato ad assoggettare il medesimo atto a imposta di registro nella misura del 3%, a norma dell’articolo 9 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 131/1986.

La possibile difesa
In questi casi è essenziale verificare se dalla delibera societaria presentata per la registrazione possano effettivamente desumersi gli elementi fondamentali del finanziamento, quali, ad esempio, l’ammontare della somma finanziata, le parti coinvolte, e così via. Nel caso in cui tali elementi non dovessero essere evidenti, è opportuno impugnare l’atto, chiedendo al giudice di merito di dichiararne l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’articolo 22.

Affinché possa trovare applicazione l’imposta di registro anche sull’atto enunciato, è necessario che:
 l’atto enunciante consenta di individuare gli elementi essenziali dell’atto enunciato;
 l’atto enunciato sia posto in essere tra le stesse parti intervenute nell’atto enunciante e che non sia stato registrato.

Le scelte preventive
Al fine di attenuare il rischio crescente di contestazione, sarebbe opportuno valutare la possibilità di strutturare le operazioni di ricapitalizzazione non ancora effettuate in modo diverso.

Si potrebbe, ad esempio, decidere di operare il rimborso dei finanziamenti ai soci prima dell’adozione della delibera di aumento del capitale. In questo modo, poi, i soci possono operare il successivo conferimento in società del denaro rimborsato. È ovvio, tuttavia, che in ipotesi di crisi societaria tale soluzione potrebbe apparire difficilmente praticabile, dal momento che la società potrebbe non disporre del denaro da rimborsare ai soci.

In alternativa, si potrebbe procedere con uno “spacchettamento” degli atti: in particolare, dopo aver deliberato la sola ricapitalizzazione, l’aumento dovrebbe essere sottoscritto dai soci mediante la rinuncia al precedente finanziamento. In tal modo, si potrebbe evitare di presentare alla registrazione una delibera assembleare che effettui anche la rinuncia e, quindi, enunci il finanziamento. Anche questa scelta, tuttavia, non rende immune da rischi: alla delibera di ripianamento delle perdite andrà allegata la situazione patrimoniale della società, dalla quale potrebbe indirettamente desumersi la presenza del finanziamento.

Infine, laddove non vi sia opposizione dei soci, potrebbe essere opportuno contabilizzare già all’origine i finanziamenti dei soci come «conferimenti in conto capitale», in modo che essi non vadano a confluire nelle poste passive di bilancio, ma compaiano tra le poste di patrimonio netto.

Atto annullato se manca il contraddittorio

Per i giudici tributari, gli atti del Fisco senza contraddittorio preventivo devono essere annullati. Proseguono infatti le sentenze che bocciano gli accertamenti degli uffici, che non sono preceduti da un contraddittorio preventivo.

È così che la pensa anche la Commissione tributaria provinciale di Enna, sentenza 887/2018, depositata il 9 novembre 2018, che annulla l’atto dell’ufficio «per omessa attivazione dell’obbligatoria fase del contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale». La recente giurisprudenza, dopo un periodo ondivago, con consolidato orientamento, annulla ora gli atti emessi senza contraddittorio preventivo. Al riguardo, ecco, di seguito, alcune sentenze di merito e di legittimità:

• per la Cassazione, ordinanza 24386/2017, depositata il 16 ottobre 2017, «per i tributi cosiddetti “armonizzati” (Iva) … la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso … l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e l’opposizione di dette ragioni … si riveli non puramente pretestuosa» (Cassazione, sezioni unite, 24823/15; confronta Cassazione, sezioni 6-5, 15744/16);

• per la Commissione tributaria provinciale di Vicenza, sentenza 48/02/2018, va estesa l’applicazione del confronto preventivo tra ufficio e contribuente prima dell’emissione dell’atto di accertamento. Una tutela che va riconosciuta anche per le imposte dirette e i controlli “a tavolino”, e non solo per i tributi armonizzati come l’Iva;

•per la Commissione tributaria provinciale di Potenza, sentenza n. 731/01/16, deve essere annullato l’accertamento, in cui l’ufficio, senza attivare il contraddittorio preventivo e/o endoprocedimentale, ha considerato ricavi i movimenti bancari del socio di una società a responsabilità limitata. Contro la sentenza, l’ufficio ha proposto appello, sostenendo l’errore del giudice nel ritenere la nullità dell’accertamento per mancanza del contraddittorio endoprocedimentale che «doveva ritenersi … esercitato, come si evinceva dal verbale redatto dalla Guardia di Finanza dove risultava l’instaurazione del contraddittorio». L’ufficio ha così dimostrato di non sapere che il contraddittorio endoprocedimentale è quello che si deve fare con l’ufficio, prima dell’emissione di un atto impositivo e non quello in sede di verifica della Finanza. L’appello dell’ufficio è stato respinto dalla Commissione tributaria regionale della Basilicata, con sentenza 183/1/2018;

•per la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione n. 9, sentenza 2506/2018, depositata il 30 maggio 2018, gli atti emessi dal Fisco senza contraddittorio preventivo vanno annullati. I giudici milanesi hanno rilevato che «numerose sentenze di questa Ctr hanno ribadito … l’esistenza di «un obbligo generalizzato in capo all’ufficio di consegnare il processo verbale di constatazione al contribuente prima di notificargli un atto impositivo anche nei casi di cosiddetto accertamento a tavolino …» (Ctr Lombardia n. 5538/2016)». Per i giudici, è irrilevante il fatto che il contribuente abbia avuto accesso all’istituto dell’accertamento con adesione.

Per la Cassazione, ordinanza 17210 del 2 luglio 2018, va annullato l’accertamento dell’ufficio che non ha visionato (o almeno valutato) le memorie difensive al Pvc. In tema di imposte sui redditi e Iva, a norma dell’articolo 12, comma 7, della legge 212 del 2000, la nullità dell’accertamento consegue alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge, oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie, nonché al mancato obbligo di (almeno) valutare le osservazioni del contribuente, pur senza esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo. Per la Cassazione «il problema non è dunque quello della mancata motivazione … ma è piuttosto quello di aver omesso un preciso adempimento fissato per legge, ossia di prendere visione delle memorie». Il citato articolo 12 impone all’ufficio di valutare le “osservazioni e richieste” del contribuente, nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente. Potrà riscontrarsi una (oggettiva) valutazione, solo in presenza di oggettiva motivazione nell’avviso di accertamento, pena il vizio di motivazione dell’atto, ex articolo 42, comma 2 del Dpr 600/1973. Considerato che il contribuente contesta i rilievi, l’ufficio, per dimostrare la valutazione delle memorie ed osservazioni presentate, dovrà “demolirle” punto per punto dimostrando l’errore del contribuente.
Le indicazioni delle Entrate

In materia di contraddittorio preventivo, è la stessa agenzia delle Entrate ad attribuire un ruolo fondamentale proprio all’obbligo di attivare, prima dell’emanazione dell’atto impositivo, il contraddittorio con il contribuente. Per l’agenzia delle Entrate, circolare n. 16/E del 28 aprile 2016, l’effettiva partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento attraverso lo strumento del contraddittorio preventivo «rende la pretesa tributaria più credibile e sostenibile» e «scongiura l’effettuazione di recuperi non adeguatamente supportati e motivati perché non preceduti da un effettivo confronto». Il confronto non deve ridursi ad un vuoto adempimento formale ma deve rappresentare, nello spirito di aperta e leale reciproca collaborazione, come previsto dal legislatore nello Statuto del contribuente:

 per il contribuente, la concreta possibilità di esporre le proprie osservazioni e argomentazioni difensive;

 per l’agenzia delle Entrate, l’occasione di operare un vaglio critico delle proprie tesi precisando nella motivazione le eventuali ragioni per cui non ha ritenuto di poter accogliere tali deduzioni difensive.
Gli uffici più sensibili al contraddittorio

Alcuni uffici, considerate le innumerevoli sentenze dei giudici di merito e di legittimità che annullano gli atti del Fisco, si sono finalmente “accorti” dell’obbligatorietà del contraddittorio preventivo e del conseguente obbligo di informare il contribuente che, in caso di esito negativo del confronto, sarà emesso l’atto di accertamento. La conferma è in un verbale di contraddittorio redatto dall’agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Siracusa, del 15 giugno 2018, con il quale l’ufficio, dopo avere specificato gli esiti del confronto con il contribuente, conclude, affermando che «in un’ottica di collaborazione e deflazione del contraddittorio» (è scritto così, “contraddittorio”, ma l’ufficio intendeva scrivere “contenzioso”) «ritiene applicabile il ricavo minimo ai fini Irpef/Irap/Iva, pari a euro 37.044,00, invece del ricavo puntuale di 37.834,00. La parte» cioè il contribuente «dichiara di non accettare. Tutto ciò premesso, l’ufficio conferma la ricostruzione induttiva indicata nell’invito a comparire, dichiara concluso il procedimento di accertamento con adesione e informa la parte che sarà emesso avviso di accertamento». Nulla da aggiungere, se non il fatto che, per tutti i contribuenti che hanno eccepito la violazione del contraddittorio preventivo, il Fisco rischia di rimanere con un pugno di mosche in mano, e di subire anche la condanna alle spese di giudizio per non avere rispettato il principio del contraddittorio preventivo.
Le indicazioni della direzione regionale della Sicilia

Con una direttiva del 29 giugno 2018, anche la direzione Regionale della Sicilia è intervenuta sull’opportunità di utilizzare il contradditorio preventivo come strumento di partecipazione del contribuente al procedimento accertativo ai fini di una maggior tutela dello stesso rispetto alla piena legittimità degli atti impositivi successivamente emessi. Per la direzione regionale siciliana il «contraddittorio deve essere considerato un momento fondamentale del procedimento mediante il quale si offre al contribuente la possibilità di fornire chiarimenti, precisando importanti aspetti dell’indagine fiscale e circostanze non conosciute dall’ufficio, che forniscono all’accertatore l’occasione di valutare in modo più realistico e di comprendere con maggiore sicurezza l’oggetto dell’attività istruttoria, costruendo in tal modo una pretesa più fondata e motivata, sì da determinare una minore conflittualità nel rapporto con il contribuente ed un maggiore livello di adesione».

 Fonte “Il sole 24 ore”

Ammortamento irrilevante per il calcolo del bonus R&S

er il calcolo del credito di imposta sulla ricerca e sviluppo, i costi per servizi rilevano nell’anno in cui sono sostenuti anche se capitalizzati e ammortizzati in esercizi successivi. Lo precisa l’agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 86/2019 . I costi per prestazioni ultimate nel 2012-2014, pertanto, si considerano solo nel calcolo della media anche se l’ammortamento è stato avviato nel 2018. Viene inoltre precisato, correggendo sul punto la risposta 73/2019, che i costi sostenuti per acquisto di beni immateriali assumono rilevanza solo se i beni stessi sono utilizzati esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al beneficio.

La risposta n. 86/2019 prende in esame nuovamente un interpello a cui l’Agenzia aveva già fornito la risposta n. 73/2019. Si tratta di una società che ha sostenuto negli anni dal 2012 al 2017 costi di diversa natura riguardanti la realizzazione e registrazione di un brevetto industriale.

La società ha capitalizzato questi costi nelle immobilizzazioni in corso senza procedere al loro ammortamento. Nell’esercizio 2018, si è avviato l’ammortamento dato che in tale anno il brevetto è venuto a compimento. L’istante ritiene che i costi sostenuti in anni precedenti rilevino integralmente per il calcolo del credito per la ricerca e sviluppo nel 2018 e non vadano invece computati nella media.

L’Agenzia, ribadendo quanto già indicato nella risposta 73, sottolinea che i costi rilevano, per la determinazione del credito di imposta, nell’esercizio di competenza fiscale determinato ai sensi dell’articolo 109 del Tuir, a nulla rilevando la loro capitalizzazione. Per le prestazioni di servizi, in particolare, si assumerà l’anno di ultimazione della prestazione. Pertanto, i costi sostenuti nel 2012-2014, ancorché capitalizzati ed ammortizzati solo dal 2018, non generanno credito di imposta, ma si considereranno per la media.

Per quanto poi riguarda il contenuto dei costi, l’Agenzia, oltre a ribadire che i costi per il marchio e quelli per i materiali dei prototipi non rientrano nelle voci agevolate, precisa (correggendo la precedente risposta 73) che i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali, di cui al comma 6, lettera d), del predetto articolo 3, assumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

Fonte “Il sole 24 ore”

Liti pendenti, il concetto di «atto impositivo» al test di quelli liquidatori

La nuova disposizione finalizzata alla chiusura delle liti fiscali pendenti impone un’attenta valutazione derivante dalla struttura della norma nella parte in cui delimita il perimetro di applicazione ai soli atti qualificati come impositivi.
Tale contesto lascia intravedere che le controversie riguardanti atti con i quali l’agenzia delle Entrate si è limitata a liquidare le somme dovute in esito a quanto dichiarato dai contribuenti, resterebbero prive di una soluzione bonaria. L’ultima conferma, in tal senso, arriva dalla Cassazione con lasentenza n. 7099 del 13 marzo 2019 .
Tra queste situazioni potrebbero rientrare, ad esempio, l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro e dell’imposta principale di successione e donazione, così come le cartelle che fanno seguito agli avvisi bonari.

Per il momento, quindi, ci sono perplessità sulla possibilità di definire gli atti con i quali l’ufficio richiede il pagamento dell’imposta principale (ad esempio, registrazione d’ufficio, richiesta di registrazione di atti giudiziari), dell’imposta suppletiva e dell’imposta complementare diversa da quella di un maggior valore accertato (ad esempio, decadenza dalle agevolazioni tributarie).
Tuttavia, se nei precedenti provvedimenti di pacificazione fiscale l’amministrazione finanziaria aveva prevalentemente escluso che la semplice attività liquidatoria avesse la connotazione di attività impositiva, rimane comunque margine per far rientrare nel novero degli atti impositivi, attraverso un’attenta lettura sistematica delle norme e degli indirizzi giurisprudenziali, anche quei provvedimenti che per la prima volta esternalizzano la pretesa tributaria.
A questo proposito, la linea di demarcazione tra l’ atto che ha natura impositiva e quello che non ce l’ha non può essere ricavata dalla semplice denominazione del provvedimento, ma deve essere verificata sulla base della sostanza e sull’incidenza che lo stesso produce nella sfera patrimoniale del contribuente.
Su questi presupposti l’agenzia delle Entrate chiarì, in merito alla chiusura delle liti fiscali minori (circolare 48/E 2011), che in tema di liquidazione dell’imposta principale di successione, affinché l’atto avesse natura impositiva, occorreva che dal contenuto finale dell’atto amministrativo tributario si ricavasse l’esercizio dell’attività discrezionale e valutativa dell’ufficio di carattere non seriale.

In quell’occasione, inoltre, in merito all’imposta di registro fu anche precisato, richiamando un precedente giurisprudenziale di legittimità (Cassazione 20731/2010), che all’avviso di liquidazione non può essere esclusa la natura di atto impositivo quando questo è destinato ad esprimere per la prima volta una pretesa maggiore rispetto a quella applicata al momento della registrazione.
In sostanza, per essere definibile, bisogna guardare alla natura sostanziale del rapporto giuridico d’imposta che si intende chiudere. In altre parole, l’atto rientra nella sanatoria tutte le volte che dal suo contenuto si evincono passaggi cognitivi e valutativi necessari per arrivare alla formazione del provvedimento tributario. E questo può avvenire anche quando oggetto del giudizio è un avviso di liquidazione in quanto primo atto con cui viene richiesta l’imposta.
Da tale contesto emerge chiaramente come una valutazione oggettiva e consapevole non può prescindere, per coloro che intendo attivare la procedura agevolativa, da un intervento chiarificatore che specifichi le singole fattispecie rientranti nell’ambito della sanatoria.

 Fonte “Il sole 24 ore”

Nell’impresa con lavoratori in distacco in bilico la deduzione ai fini Irap

Le istruzioni ai modelli in contrasto con la circolare 22/2015
Lo sconto sull’imponibile dovrebbe seguire il dipendente
Risulta complicato gestire ai fini Irap il distacco di personale. Le istruzioni al modello infatti, pur citando la circolare 22/E/2015, sembrano in aperto contrasto con essa, creando un “corto circuito” difficilmente risolvibile. In particolare non è chiaro chi debba fruire – tra distaccante e distaccataria – delle deduzioni riferite al personale, ed in particolare quella residuale sul personale a tempo indeterminato (comma 4-octies dell’articolo 11 del decreto legislativo 446/1997). Con la circolare (si veda «Il Sole-24 Ore» del 27 maggio 2016), l’Agenzia ha affermato che i costi dei dipendenti assunti a tempo indeterminato e in distacco andrebbero dedotti dall’impresa distaccante «con conseguente rilevanza degli importi spettanti, a titolo di rimborso».
La presa di posizione costituisce un cambio di rotta rispetto al passato, in quanto in precedenza l’amministrazione (risoluzione 2/DPF/2008 e circolare 263/1998) aveva sempre sostenuto una sostanziale neutralità della posizione dell’impresa distaccante (che non deduceva i costi ma non rendeva imponibili i rimborsi) affinché il peso dell’imposta ed eventuali benefici (come il cuneo fiscale) si concentrassero sulla distaccataria (risoluzioni 35/E/2009 e 235/E/2008).
Ciò che non si comprende è come questa presa di posizione si coordini con quanto sostenuto dalle istruzioni ai modelli dichiarativi, le quali affermano che:
gli importi spettanti a titolo di recupero di oneri di personale distaccato presso terzi non concorrono alla formazione della base imponibile. Nei confronti del soggetto che impiega il personale distaccato, tali importi si considerano costi relativi al personale non ammessi in deduzione (salva l’applicazione delle deduzioni per lavoro dipendente previste dall’articolo 11);
le spese per il personale dipendente e assimilato, comprese quelle sostenute per l’impiego di personale dipendente di terzi distaccato presso l’impresa, qualora classificato in voci rilevanti ai fini Irap, vanno indicate tra le “altre variazioni in aumento”;
gli importi spettanti a fronte del distacco del personale dipendente presso terzi, compresa la parte eccedente il rimborso degli oneri retributivi e contributivi, vanno indicati tra le “altre variazioni in diminuzione”.
Premesso che in base al principio contabile Oic12 i costi per il personale distaccato da terzi vanno contabilizzati alla voce B.7 del conto economico, mentre i corrispondenti ricavi sono riportati alla voce A.5, istruzioni e circolare conducono a due comportamenti opposti. Secondo le istruzioni la distaccante storna il provento per il riaddebito (e ha i costi irrilevanti in quanto indicati in B9), mentre la distaccataria storna il costo; secondo la circolare la distaccante deduce i costi (non è chiaro come) e tassa il provento (come suggerito da Assonime, circolari 7 e 21/2015).
Stante questo “pasticcio” è difficile comprendere chi ha diritto alle deduzioni sul lavoro dipendente. Dovrebbe restare il principio che la deduzione “segue” il dipendente, per cui dovrebbero spettare alla distaccataria, o deducendo il costo del personale in distacco senza riprenderlo a tassazione nel modello Irap, ossia disapplicando le istruzioni a favore della circolare; oppure riprendendo a tassazione detti costi, ma poi operando le deduzioni, se vengono invece applicate le le istruzioni.
I chiarimenti dovrebbero anche intervenire su altri aspetti: spettanza delle deduzioni diverse da quella “residuale”; comportamento in caso di distacco di personale a tempo determinato; comportamento quando la distaccante o la distaccataria applicano il metodo retributivo, in quanto, ad esempio, ente non commerciale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte “Il sole 24 ore”
Giorgio Gavelli

Nelle società tra professionisti i soci sono solo persone fisiche

La presenza di Stp o Sta nel capitale elude il divieto di partecipazioni multiple
Nulla osta alla presenza di soci di Stp in una associazione professionale
A uno studio professionale associato (o associazione professionale) possono partecipare solo professionisti persone fisiche: non una società tra professionisti (Stp) né un’altra associazione professionale. Lo si afferma in un parere espresso dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (prot. PO 169/2018 del 18 marzo 2019).
L’argomentazione del Cndcec è argomentata inizia rilevando che chi è socio di una Stp non può essere socio di altra Stp: lo vieta l’articolo 10, comma 6, legge 183/2011, il quale prescrive che «la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti». Da ciò discenderebbero le seguenti considerazioni:
la norma contiene espressioni di carattere generale, non riferite cioè ai soci professionisti della Stp: quindi, essa dovrebbe riferire il divieto in essa contenuto sia ai soci professionisti che ai soci non professionisti;
se è vero che un socio di Stp non può partecipare ad altra Stp, allora, se una Stp fosse partecipata da altra Stp, i soci della Stp partecipante sarebbero “indirettamente” soci della Stp partecipata, con ciò di fatto eludendosi il divieto;
il socio di Stp può svolgere la professione anche in forma individuale (in quanto nessuna norma lo vieta);
il socio di Stp può partecipare a una associazione professionale (anche in questo caso perché non esistono norme che lo impediscano).
Ancora, la normativa applicabile alla professione forense (l’articolo 4, comma 2, della legge 247/2012 e il Dm 23/2016) espressamente consente, con espressioni evidentemente generalizzabili pure con riferimento ad altre professioni:
la possibilità di costituire studi professionali multidisciplinari composti prevalentemente da avvocati, in associazione con professionisti appartenenti ad altri Ordini professionali, quali individuati dal predetto decreto 23/2016;
la possibilità che un avvocato si associ in uno studio associato tra professionisti esercenti una professione diversa da quella forense.
Da tutto questo articolato panorama normativo discende, secondo il Cndcec (sia pure «prudenzialmente»), che il sistema non tollera altro che le associazioni professionali composte da professionisti persone fisiche e che pertanto non è ammesso che a una associazione professionale prenda parte una Stp o un’altra associazione professionale.
Altra recente notizia in materia è che l’Ordine degli avvocati di Milano (parere 24/19 del 12 marzo 2019) ha affermato che un avvocato che non sia socio di una Stp (la quale, a sua volta, non abbia la professione forense nel suo oggetto sociale) non può praticare l’avvocatura nell’ambito della società; e, ove vi assuma la carica di amministratore, non può ricevere deleghe gestionali. Ovviamente, una Stp senza l’attività forense nell’oggetto sociale e senza soci avvocati, ma con un avvocato nell’organo amministrativo, non può essere iscritta all’Ordine degli avvocati.
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Angelo Busani

Le contestazioni sul bonus R&S portano al «credito inesistente»

 

Primi controlli dell’Agenzia sulle modalità di utilizzo dell’agevolazione
Sanzioni da qualificare in maniera corretta per l’indebita compensazione
L’utilizzo dei crediti di imposta per ricerca e sviluppo inizia ad essere al centro dei controlli dell’amministrazione finanziaria. Le questioni interpretative interessano, innanzitutto, il requisito della novità. Queste contestazioni si riflettono sul piano sanzionatorio, quando l’ufficio ritiene di elevare sanzioni per indebita compensazione di un credito considerato inesistente o non spettante.
Sul concetto di novità va detto che l’agenzia delle Entrate ha sempre legato la definizione di prodotto o processo nuovo al concetto di innovazione nelle sue diverse gradazioni, chiarendo che – ai fini dell’eleggibilità delle attività – rimarrebbero escluse tutte quelle trasformazioni di processo o di prodotto che rappresentano un mero «adattamento della tecnologia esistente» (circolare 10 maggio 2005, n. 25/E). Quando l’oggetto dell’attività di ricerca e sviluppo costituisca il miglioramento di un processo produttivo, l’eventuale contestazione relativa alla non spettanza non potrebbe operare. Più in generale, va sgombrato il campo da un equivoco. È ovvio, infatti, che qualunque ricerca parta dai risultati di ricerche precedenti. Ragionare in maniera differente equivarrebbe a dire che, siccome il campo magnetico rotante è stato studiato da Galileo Ferraris, da allora nessun lavoro sulle macchine elettriche sarebbe degno di essere chiamato ricerca.
Nello stesso senso si sarebbe pure espressa l’agenzia delle Entrate, secondo cui sarebbero agevolabili «le modifiche di processo o di prodotto che apportano cambiamenti o miglioramenti significativi delle linee e/o delle tecniche di produzione o dei prodotti (quali, ad esempio, la sperimentazione di una nuova linea produttiva, a modifica delle caratteristiche tecniche e funzionali del prodotto)» (circolare 10 maggio 2005, n. 25/E).
Quanto ai profili sanzionatori, gli uffici sono soliti elevare, quanto meno in un primo tempo, la sanzione per indebita compensazione di un credito d’imposta considerato «inesistente per mancanza del requisito costitutivo», piuttosto che «non spettante». Si tratta di una scelta di non poco conto, dal momento che la sanzione per utilizzo del credito d’imposta non spettante è pari al 30% del credito. Viceversa, nel caso di contestazione di un credito inesistente si applicherebbe la sanzione dal 100% al 200%, senza possibilità, peraltro, di potere fruire della «definizione agevolata delle sanzioni».
Si è dell’avviso che questo approccio sia contrario agli obiettivi dell’articolo 13, comma 5 del Dlgs n. 471/1997, pure considerando i chiarimenti forniti dalla Relazione illustrativa al Dlgs n. 158/2015 di «revisione del sistema sanzionatorio».
La sanzione prevista per l’indebita compensazione di crediti inesistenti dovrebbe riguardare le sole ipotesi in cui ricorra un comportamento fraudolento del contribuente, come nel caso in cui venga allestito un apparato contabile ed extracontabile per documentare (sulla carta) attività di ricerca e sviluppo che, in realtà, non sono mai state svolte; o ancora, laddove il credito d’imposta venga creato artificiosamente in sede di compilazione del modello F24 (Risoluzione 8 maggio 2018, n. 36/E).
Viceversa, nel caso di questioni interpretative, quali ad esempio la lamentata carenza del requisito della novità della ricerca per potere beneficiare dell’agevolazione, non potrebbe certo ricorrere l’ipotesi del credito inesistente, ma al più quella del credito «non spettante». Pare indubbio, infatti, che laddove il credito d’imposta sia stato inserito nella dichiarazione, accompagnato dalla relazione illustrativa dei progetti, come pure dalla certificazione del revisore legale dei conti attestante l’effettività dei costi sostenuti, non possa essere addebitato al contribuente alcun comportamento fraudolento.
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Diego Avolio
Benedetto Santacroce

Mancato incasso Iva, la nota di variazione solo sul tributo

Principio di neutralità: la rettifica non riguarda il reddito imponibile
La nota di variazione Iva in diminuzione, emessa a causa del mancato incasso dell’imposta addebitata – a norma dell’articolo 60, comma 7, del Dpr 633/1972, dal cedente al cessionario – a seguito del pagamento dell’imposta dovuta in base a un atto di accertamento o rettifica, può avere a oggetto il solo tributo e non, in proporzione, tributo e imponibile. Lo ha affermato la Direzione Regionale delle Entrate della Toscana, con la risposta a interpello 911-67/2019, con riferimento al caso di seguito descritto.
Un’impresa ha per lungo tempo ceduto dei beni a un proprio cliente, escludendo di comprendere nell’imponibile indicato nelle fatture emesse l’importo di un contributo ambientale dovuto in relazione a tali vendite a un ente pubblico, in quanto addebitato da quest’ultimo direttamente all’acquirente e da questi regolarmente pagato a detto ente. Il Fisco ha contestato al cedente la mancata applicazione dell’Iva all’importo corrispondente al predetto contributo, sul presupposto che, in base alla legge che lo disciplinava, esso gravava sul cedente, indipendentemente dal fatto che fosse materialmente pagato dall’acquirente, ricorrendo in tal caso la fattispecie prevista dall’articolo 13, comma 1, del Dpr 633, secondo cui la base imponibile Iva è costituita anche dai «debiti, dagli oneri e dalle spese verso terzi accollati al cessionario o committente». L’impresa cedente, ritenendo fondato il rilievo, ha prestato acquiescenza all’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti, provvedendo al pagamento delle imposte delle sanzioni e degli interessi da esso recati e, conseguentemente, a norma dell’articolo 60, comma 7, ha addebitato in via di rivalsa al cessionario l’imposta assolta. Poiché quest’ultimo non ha pagato il tributo addebitatogli nemmeno a seguito di un’azione esecutiva, si sono realizzati i presupposti per l’emissione, da parte dell’impresa cedente di una nota di variazione Iva in diminuzione, a norma dell’articolo 26, comma 2, del Dpr 633. Ciò posto, si è trattato di stabilire se tale nota potesse avere a oggetto solo l’imposta non percepita dal cedente, che avrebbe così potuto recuperare integralmente l’importo versato al Fisco a tale titolo, ovvero dovesse riguardare, in proporzione, non solo l’imposta ma anche il relativo imponibile, dovendosi riconsiderare l’intera cessione nel suo complesso. Assumendo che il contributo ambientale ammontasse a 100, essendo applicabile l’aliquota del 22% si trattava di stabilire se la nota di variazione, emessa a causa del mancato incasso di un importo pari a 22, riguardasse solo l’Iva ovvero dovesse avere a oggetto l’imponibile per 18,0328 e l’imposta per 3,9672, pari al 22% di 18,0328.
L’agenzia delle Entrate, ritenendo che in caso contrario verrebbe violato il principio di “neutralità” cui è informata la disciplina dell’Iva, e manifestando un indirizzo opposto a quello espresso dall’Aidc con la norma di comportamento 195, ha chiarito che la variazione può riguardare il solo tributo.
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Giulio Andreani

Il controllo interno «doc» prepara la trasmissione dei corrispettivi

I contribuenti con più punti cassa devono avere una dichiarazione di conformità
Per gli operatori maggiori l’obbligo scatta dal 1° luglio 2019
Processi amministrativi e contabili interni e sistemi informatici da far certificare come conformi prima o contestualmente all’entrata in funzione dei registratori o server telematici; i termini per la conformità sono in ogni caso stabiliti al 1° gennaio 2020 per tutti gli esercenti e al 1° luglio 2019 per i contribuenti con volume d’affari oltre i 400mila euro, compresi gli operatori che avevano optato per la trasmissione opzionale dei corrispettivi prevista per la Gdo dalla legge 311 del 2004. Queste le principali indicazioni rese dall’agenzia delle Entrate con la risposta a consulenza giuridica 13 pubblicata ieri, 20 marzo 2019: in assenza di puntuali indicazioni contenute nelle specifiche tecniche versione 6.0 di agosto 2018, sono stati in questo modo individuati i termini entro cui gli esercenti con più punti cassa per singolo punto vendita devono ottenere la dichiarazione di conformità di processi e sistemi informatici aziendali coinvolti nella memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Gli operatori interessati infatti, oltre alla certificazione con cadenza annuale del proprio bilancio di esercizio, devono dotarsi non solo di un processo di controllo interno, conforme al modello 231/2001, ma richiedere e ottenere il rilascio, da parte di una società di revisione o degli enti (istituti universitari o Cnr) abilitati, di tale dichiarazione di conformità prima dell’avvio della trasmissione telematica e, successivamente, con cadenza triennale. Ai fini della certificazione, occorre garantire che il processo di controllo interno rispetti una serie di requisiti minimi tra cui, essenzialmente, la verifica che a ogni documento di vendita (corrispettivo) corrisponda un incasso in contanti o con strumenti tracciabili. Il controllo di processo interno, secondo le specifiche tecniche, deve essere effettuato a livello di singola cassa, cassiere e forme di pagamento. Eventuali differenze e eccezioni devono essere riconciliate con idonea documentazione da conservare elettronicamente, in base al Dm 17 giugno 2014, per dieci anni. Allo stesso modo occorre predisporre e conservare elettronicamente la documentazione amministrativa che descrive tale processo interno, da strutturare in una serie di fasi.
Per far fronte all’obbligo dei corrispettivi telematici non è sufficiente una attenta valutazione del fornitore delle apparecchiature che permettono la memorizzazione e la trasmissione, ma occorre al contrario partire dall’analisi delle necessità aziendali, verificare canali, modalità e struttura di vendita, considerando l’interfacciamento con Erp e applicativi aziendali già utilizzati e gestire le problematiche per la corretta documentazione di resi, abbuoni, sconti o acquisti con utilizzo di gift card. Il tutto in un quadro regolamentare che deve essere completato quanto prima, con il rilascio degli ulteriori decreti ministeriali attuativi che definiranno con precisione soggetti e operazioni interessate i quali, non necessariamente, coincideranno con quanto finora stabilito per scontrini e ricevute fiscali dal Dpr 696 del 1996.
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Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Obbligato all’Irap chi fattura alla Srl di cui è socio

La società non può essere considerata di altri vista la coincidenza dei clienti
Il presupposto dell’autonoma organizzazione, ai fini dell’assoggettamento all’imposta regionale sulle attività produttive, viene soddisfatto qualora un professionista fatturi le sue prestazioni nei confronti della Srl di cui è socio, che svolge la sua medesima attività; pur fatturando alla società egli lavora , in sostanza, a vantaggio degli stessi clienti finali. La circostanza, poi, che il professionista sia socio nella Srl impedisce di considerare altrui la “struttura organizzata”. Questo il principio che emerge dalla sentenza della Ctr Lombardia 1169/2019 del 13 marzo.
I giudici lombardi tornano dunque a pronunciarsi (si veda «Il Sole 24 Ore» del 1° marzo) sul presupposto dell’autonoma organizzazione ai fini Irap. Un contribuente, programmatore informatico libero professionista, impugnava il silenzio-rifiuto da parte dell’amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso presentata per riottenere quanto versato a titolo di Irap per alcune annualità; l’Ufficio motivava il rigetto in base a una serie di elementi che conducevano al soddisfacimento del presupposto impositivo:
la disponibilità di uno studio proprio all’interno dell’abitazione con tre libri cespiti, numero ben oltre quello necessario per l’attività;
utili corrisposti per intero dalla Srl nella quale egli aveva una partecipazione al 10% che, secondo l’amministrazione finanziaria, consentiva al ricorrente benefici organizzativi strumentali derivanti certamente dal collegamento a tale attività.
La Ctp respingeva il ricorso, sottolineando come il contribuente non avesse in alcun modo specificato la gestione della sua eventuale clientela, lasciando così dedurre che la partecipazione del professionista alla Srl gli fornisse quei “ benefici organizzativi e strumentali” derivanti dal collegamento a tale realtà associativa.
Il contribuente appellava la sentenza evidenziando che la circostanza di lavorare quasi esclusivamente per la società di cui era socio non fosse sintomo di “autonoma” organizzazione, considerato che era egli stesso ad apportare “benefici” alla società con la sua opera intellettuale e non il contrario; sottolineava altresì come fosse presente in sede solo per le riunioni dei soci e per gli incontri con i principali clienti. L’ufficio nella propria abitazione, l’assenza di collaboratori, minimi mezzi strumentali testimoniavano, a suo dire, l’assenza del presupposto impositivo.
La Ctr ha confermato il primo grado. Il Collegio regionale focalizza l’attenzione sui molteplici indizi dell’esistenza di una struttura organizzata, non estranea al professionista, che ne incrementava e valorizzava l’attività; secondo la commissione, il contribuente svolgeva la stessa attività professionale della Srl di cui era socio e, pur fatturando alla società, lavorava a vantaggio degli stessi clienti finali.
Dirimente, infine, la circostanza che il professionista fosse socio, in quota non irrilevante, della Srl; il che, secondo i giudici, non dava alcun margine per poter considerare “altrui” tale struttura organizzata.
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Massimo Romeo

La sanatoria degli errori formali «assorbe» la definizione delle liti

Con 200 euro si può chiudere anche la vertenza ancora sotto giudizio
Con l’alternativa meno costosa si verificherà la cessazione del contendere
La sanatoria delle irregolarità formali potrà essere utilizzata in luogo della definizione delle liti pendenti qualora le violazioni risultino “comuni” ad entrambe le sanatorie.
La sanatoria delle irregolarità formali (articolo 9 del Dl 119/2018) contempla le violazioni che non incidono sulla determinazione dell’imponibile e/o sul pagamento del tributo e si riferisce alle irregolarità commesse per ciascun periodo d’imposta. Il comma 7 dell’articolo 9 stabilisce che risultano escluse dalla regolarizzazione le violazioni contestate in atti divenuti definitivi alla data del 19 dicembre 2018. Il punto 1.3.3. del provvedimento del 15 marzo aggiunge che la sanatoria non si applica alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 19 dicembre 2018, in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione.
Ciò significa, in sostanza, che gli effetti della sanatoria, pur riguardando il singolo periodo d’imposta, si estendono agli atti di contestazione emessi dall’Agenzia e non divenuti definitivi al 19 dicembre 2018 e, se il rapporto risultava pendente a tale ultima data, non divenuti definitivi prima del 31 maggio 2019 (data di versamento della prima rata).
In tutto questo va considerato che la definizione agevolata delle liti pendenti (articolo 6 del Dl 119/2018) prevede la possibilità di definizione delle controversie riguardanti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo, con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia e con il pagamento del 40% negli altri casi.
Chiaramente, le sanzioni non collegate al tributo sono quelle che, nella gran parte dei casi, scaturiscono da violazioni che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile e sul pagamento del tributo, rientranti nella sanatoria delle irregolarità formali di cui all’articolo 9 del Dl 119/2018. Si sottolinea che ciò vale «nella gran parte dei casi», per significare, ad esempio, che le violazioni da quadro RW, oggetto di un atto “pendente” secondo la nozione stabilita dall’articolo 6 del Dl 119/2018, può essere definito soltanto con quest’ultima forma di definizione (essendo tali violazioni espressamente escluse dalla sanatoria delle irregolarità formali).
Tuttavia, altri contenziosi pendenti – in base all’articolo 6 – per violazioni che rientrano tra quelle incluse nella sanatoria delle irregolarità formali, possono certamente essere definite con i 200 euro previsti da tale ultima sanatoria. Questo alla condizione che l’atto non risulti definitivo in base alle disposizioni previste dall’articolo 9.
Evidentemente, non aderendo alla definizione delle liti pendenti, non si avrà l’estinzione del processo in base a quanto previsto dalle disposizioni delle liti pendenti. Si dovrà però successivamente realizzare la cessazione della materia del contendere, a norma dell’articolo 46 del Dlgs 546/1992.
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Dario Deotto

Prestazioni sanitarie B2B con fattura elettronica

La conferma: i servizi B2C non sono documentabili attraverso l’e-fattura
Con la risposta ad interpello 78/2019 l’Agenzia conferma due principi: nessuna prestazione sanitaria B2C può essere documentata da e-fattura; le prestazioni sanitarie B2B vanno documentate con fattura elettronica.
Il quesito viene da un fisioterapista abilitato. Che tale attività rientri tra le professioni sanitarie è ormai indiscutibile, specie dopo che la legge di Bilancio 2019 ha previsto la sanatoria generalizzata dell’esercizio di professioni sanitarie minori ed ha abrogato l’articolo 1 legge 403/74, che disciplinava il massofisioterapista.
L’Agenzia, richiamando dettagliatamente le disposizioni vigenti, ha confermato che per il 2019:
le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche non vanno mai fatturate elettronicamente via Sdi, a prescindere dal soggetto (persona fisica, società) che le eroga e dall’invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria. Questa interpretazione (come era stato già segnalato nella Guida facile alla Fattura elettronica del Sole 24 Ore del 24 gennaio) è l’unica rispettosa delle indicazioni del Garante della privacy nel provvedimento del 20 dicembre 2018 che impone: «In nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo Sdi concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria »;
qualora il professionista o la struttura sanitaria si avvalgano di terzi, che non fatturino direttamente all’utente, tali soggetti (fermi eventuali esoneri specifici), devono documentare il servizio B2B a mezzo fattura elettronica via Sdi.
L’Agenzia precisa infine che in ipotesi di divieto o esonero da fatturazione elettronica tramite Sdi, l’obbligo di documentazione fiscale può essere assolto in formato analogico, ma anche con fattura elettronica non-Sdi (ad es. il pdf via email). In tale ultimo caso però valgono le regole del Gdpr, per cui dovrà essere fatta molta attenzione al rispetto delle misure di sicurezza anche informatica a garanzia della privacy.
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Marcello Tarabusi